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Contratto d’affitto cointestato: clausola di solidarietà

Matteo Rezzonico

La domanda

In un contratto di locazione 4+4, cointestato a studenti universitari, è inserita la clausola di solidarietà nel pagamento in caso di recesso parziale. Qualora uno dei firmatari receda con regolare preavviso, i rimanenti sono obbligati a pagare l'intero canone assumendosi anche la quota del recedente, se non sostituito? Se, invece, nel medesimo contratto fosse stata indicata la quota mensile di ciascuno (in base alla tipologia di camera scelta) la regola di solidarietà e l'accollo della quota del recedente sarebbero comunque validi?

I contratti per studenti universitari sono disciplinati dall’articolo 5, comma 2, della legge 431/98. In tale contesto, l'articolo 9 del contratto di locazione, per studenti universitari, allegato C al Dm Infrastrutture e Trasporti 110175/2017, recante “recesso del conduttore” dispone che: «il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari, ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, fermo restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione…». E, dunque, per espressa pattuizione, deve ritenersi: a) consentito il recesso del conduttore per gravi motivi; b) che la solidarietà non riguardi i periodi futuri ma soltanto quelli passati. Si tenga presente che una simile pattuizione era contenuta anche nell’articolo 9 del contratto «studenti universitari» allegato E al precedente Dm 10774/2002. Ove poi il conduttore studente universitario sia titolare di un autonomo contratto relativo a una stanza dell’immobile, (con eventuale condivisione di cucina, soggiorno, bagno eccetera), come previsto in alcuni accordi locali, potrebbe, salvo diversa pattuizione, non sussistere alcuna solidarietà, neanche per il passato. Infatti, in questo caso, le obbligazioni dei singoli inquilini sono divisibili e parziali.Nel caso del lettore sembrerebbe invece che sia stato sottoscritto un unico contratto di locazione cosiddetto “libero”, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 431/98, (con durata di quattro anni + quattro), con inserimento di una clausola che prevede la solidarietà tra tutti i conduttori, anche in caso di recesso di uno di essi (articolo 1292 del Codice civile). In tale caso, il patto è valido e vincolante e deve essere rispettato, anche nella parte in cui preveda che in caso di recesso di uno degli inquilini, gli altri coinquilini si accollino la quota di canone del recedente. Si tenga presente che la giurisprudenza, in presenza di più inquilini, ritiene che essi siano obbligati in solido, in quanto titolari di obbligazioni, connesse tra loro ed aventi per oggetto ciascuna l’identica prestazione (si veda la Cassazione 1011/1978).

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