La risoluzione per sfratto prescinde dalla scadenza
È opportuno innanzitutto evidenziare che, al termine dei primi cinque anni (3 anni + 2), il contratto di locazione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 431/98 (cosiddetto “a canone concordato”), se non disdettato, si rinnova di ulteriori tre anni.In ogni caso il lettore – quando accenna alla richiesta di proroga – pare riferirsi ai rapporti con l’agenzia delle Entrate (e non a quelli contrattuali con l’inquilino). Se così è, in termini generali, i rapporti con il Fisco non incidono su quelli contrattuali (di diritto privato), con la conseguenza che non è necessaria alcuna comunicazione al conduttore.La morosità dell’inquilino consente comunque la risoluzione del contratto di locazione, con la conseguenza che - a prescindere dalla data di scadenza - il locatore può agire a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile con l’azione di sfratto per morosità. Nel procedimento, l’inquilino può chiedere la concessione del termine di grazia per “sanare” la morosità, con pagamento degli interessi e delle spese legali (articolo 55 della legge 392/1978). Altrimenti, lo sfratto sarà convalidato.
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