Contratto «3+2»: tacito il rinnovo per un triennio
L’articolo 2, comma 5, terzo e quarto periodo, della legge 431/1998, dispone che: «alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni». E, dunque, in assenza di disdetta, il contratto si rinnova, dopo i primi cinque anni, (3 anni + 2), di ulteriori tre anni. Si veda, in questo senso, Tribunale di Genova, con sentenza del 4 dicembre 2009, secondo cui, «in tema di locazioni abitative a canone concertato, dopo cinque anni anche il locatore può far cessare il rapporto con semplice disdetta non motivata e se questa non intervenga, si avrà un ulteriore rinnovo per la durata di tre anni».
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