Gestione Affitti

Canoni concordati «asseverati» prima della registrazione

di Vincenzo Vecchio

Nuove regole per i contratti di locazione concordati: la riunione di ieri al Mise ha prodotto dubbi e soluzioni, a riprova che in Italia è piuttosto variegato il rilascio delle «attestazioni di conformità» rilasciate dalle associazioni della proprietà e dai sindacati inquilini, indispensabili per beneficiare della cedolare super ridotta del 10% sui canoni (per i contratti “liberi” la cedolare è al 21 per cento.

«Nel corso della riunione sono emerse alcune indicazioni - racconta il segretario generale Appc Fabio Coglitore - che servono a seguire comportamenti uniformi». Eccole:

è stata rilevata la difficoltà di individuare, per i contratti registrati telematicamente, la differente tipologia tra quelli assistiti e la presenza della scheda di attestazione per quelli non assistiti;

è stata stabilita la necessità di consegnare ai Caf, unitamente al contratto, anche l’asseverazione ai fini della corretta imputazione della cedolare secca ridotta al 10 per cento;

è stato chiarito l’obbligo di contestualità dell’asseverazione alla registrazione del contratto, per evitare l’applicazione dell’imposta di bollo. L’attestazione per i contratti non assistiti deve avvenire prima della registrazione.

Il ministero ha infine ribadito la obbligatorietà della asseverazione per poter godere dei benefici fiscali.

È passato oltre un anno dalla emanazione del Dm del 16 gennaio 2017 che regolamenta gli accordi territoriali relativi ai canoni concordati agevolati a cui conseguono anche benefici fiscali (cedolare secca al 10 per cento).

La normativa introdotta dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 distingue due modalità di stipula dei contratti concordati per poter accedere alle agevolazioni (civilistiche e fiscali):

a) contratti assistiti, quindi stipulati con l’assistenza di associazioni rappresentative delle parti (inquilini e proprietari)

b) contratti non assistiti ma compilati su modelli conformi direttamente dai contraenti e senza l’ausilio delle associazioni, che limiterebbero quindi il loro ruolo alla sola asseverazione con cui attestano che il canone è congruo e le clausole contrattuali sono conformi ai modelli.

Sia il ministero, ma in verità anche alcune organizzazioni della proprietà e dei conduttori, hanno ritenuto necessario formulare in sede di incontro alcune precisazioni univoche in particolare sugli aspetti illustrati prima, con la conferma che l’attestazione, in ogni caso, è indispensabili per la cedolare al 10 per cento.

Le precisazioni di ieri, quindi, hanno fatto seguito alle prime indicazioni date dallo stesso Mise e poi ribadite e ampliate dalla Direzione regionale delle Entrate Emilia Romagna (si veda il Sole 24 Ore del 9 febbraio e del 6 e 9 aprile scorsi)

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