Sostituzione degli infissi a carico del locatore
La giurisprudenza (Cassazione, sentenza 27540/2013) ha definito manutenzione ordinaria quella diretta ad eliminare guasti della cosa o che comunque abbia carattere di periodica ricorrenza e di prevedibilità, essendo connotata inoltre da una sostanziale modicità della spesa. Nell'ambito della manutenzione straordinaria rientrano invece le riparazioni non prevedibili e di costo non modico, eccezionali nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio nonchè quelle di una certa urgenza e di una certa entità necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione. Sono di manutenzione straordinaria anche le opere di notevole entità, finalizzate non già alla mera conservazione del bene, ma a evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell'intervento manutentivo. Alla luce di quanto sopra riportato, e salvo eventuale patto contrario contenuto nel contratto di locazione, la sostituzione o la riparazione del telaio della finestra rimane a carico del locatore in quanto intervento di manutenzione straordinaria.
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