Il mandato all'agenzia comprende i subentri
Per poter rispondere al quesito occorrerebbe esaminare il contratto di mandato “esclusivo” probabilmente esistente tra il locatore e l’agenzia immobiliare, o tra gli inquilini e l’agenzia immobiliare (articoli 1703 e seguenti del Codice civile). Ove nel contratto di mandato sia previsto che in caso di sublocazione parziale (cioè di sublocazione di una stanza), avvenuta (o meno) per il tramite dell’opera prestata dall’agenzia, quest’ultima abbia diritto ad un compenso per la “gestione” del passaggio, il subconduttore – salvo rinunciare all’affare - non può esimersi dal pagamento di quanto richiesto. D’altra parte è evidente che l’introduzione di un “nuovo" subconduttore comporta attività per l’agenzia che, se non remunerata dall’inquilino, ricadrebbe sul locatore o sui conduttori (mandanti).