Gestione Affitti

Gestire gli affitti dei propri immobili non crea obblighi con l’Inps

di Valeria Sibilio

La rilevanza, ai fini previdenziali, dell'oggetto sociale di una attività, che comporti l'affittare i propri immobili e riscuoterne i relativi canoni, è stata esclusa dalla Cassazione con l'ordinanza 3151 del 2018 .
Sotto esame il ricorso di un ricorrente, socio accomandatario ed amministratore di una società, il quale, nei primi due gradi di appello, vedeva accolto il proprio ricorso, nei confronti dell'Inps, avente ad oggetto avviso di addebito inerente a pretese a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 2006-2009. Il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sul presupposto che l'esercizio di attività commerciale in questione non potesse essere riscontrata in capo al ricorrente, la cui attività, nel periodo in contestazione, si era limitata all'affitto dell'azienda e alla conseguente riscossione del corrispettivo della cessione.
In Cassazione l'Inps rilevava, per un verso, che l'attività svolta dalla società era da ritenere di natura commerciale, sulla scorta della presunzione che le società costituite in forma diversa da quella semplice esercitano attività imprenditoriale e, per altro verso, che l'amministratore-accomandatario, a fronte della visura camerale, aveva solo allegato e non provato che l'attività sociale si fosse limitata al solo godimento di beni.
Per gli ermellini, il motivo è risultato infondato, ritendendo che il suddetto presupposto risultava correttamente escluso dal Tribunale, il quale, con valutazione di merito, ha ritenuto superata la presunzione di espletamento di attività di tipo commerciale, accertando che il ricorrente era stato, in tutto il periodo in contestazione socio accomandatario della società; successivamente iscritto nell'albo delle imprese artigiane in quanto svolgente attività nel settore conciario ed, in seguito, cancellato, da detto registro. Dalla visura camerale risultava, inoltre, che dal 1/10/2006 l'attività riferibile alla società era stata qualificata nel registro delle imprese come di gestione immobiliare e che nel periodo in questione, oltre al reddito qualificato d'impresa, il ricorrente aveva svolto attività lavorativa quale amministratore di altra società, dalla quale ricavava redditi compatibili con la dedotta prevalenza della medesima.
La Corte rilevava che la società di persone, che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione, non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare, senza che rilevi il contenuto dell'oggetto sociale.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

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