Gestione Affitti

Affitti, da quando decorre il termine per chiedere il rimborso del canone in più

di Luana Tagliolini

Il termine per la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone previsto «decorre dalla materiale riconsegna dell'immobile oggetto del contratto - la quale coincide con la data in cui il bene viene posto nell'effettiva disponibilità del locatore - e non dalla cessazione del rapporto giuridico fra le parti (...)» (Corte di Cassazione, sentenza n. 24279/2917).
Tale principio di diritto è stato applicato dalla Corte di Cassazione al caso ad essa sottoposto e riguardante la stipula di un contratto di locazione ad uso commerciale, eseguita inizialmente dalla madre dell'attuale locatore per la durata di sei anni, dietro il pagamento di un canone di locazione mensile.
I contratti successivamente stipulati fra l'erede della locatrice e lo stesso conduttore, tra cui la variazione della misura del canone (in seguito concordata tra le parti) o del termine di scadenza, non presentavano alcun elemento di novità idoneo a giustificare una “novazione” del rapporto.
Il conduttore, infatti, aveva sottoscritto una scrittura privata nella quale si impegnava alla restituzione anticipata dell'immobile entro i tempi brevi necessari per liberare l'immobile.
Decorsi i tre mesi dalla stipula dalla scrittura privata, il conduttore non rilasciava l'immobile e continuava ad occuparlo senza titolo.
Il locatore lo citava in giudizio e ne chiedeva il rilascio immediato nonché il pagamento di una indennità per l'occupazione abusiva a decorrere dalla diffida fino al momento dell'effettivo rilascio nonché il risarcimento del danno per gli ulteriori danni subiti.
Si costituiva il conduttore chiedendo, tra l‘altro, la restituzione delle somme indebitamente pagate in più rispetto all'importo originariamente pagato.
Il Tribunale respingeva le richieste del locatore così come la corte di appello respingeva l'appello. Accolta in ambedue i gradi di giudizio la richiesta del conduttore di ottenere la restituzione delle somme pagate in più rispetto a quanto pattuito in contratto.
La Corte d'Appello aveva stabilito che gli aumenti del canone contenuti nei contratti successivi al primo fossero nulli conformemente al principio sancito dal primo comma dell'art.79 della legge 392/1978 per il quale <<è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ……>> e condannava il locatore a restituire, al conduttore, la parte eccedente rispetto al canone pattuito nel primo contratto, indebitamente percepita.
Il locatore impugnava la sentenza e ricorreva per cassazione censurando la sentenza di secondo grado anche nella parte in cui la stessa aveva stabilito che il <<termine di decadenza per ottenere la restituzione dei canoni pagati in più decorresse dalla riconsegna dell'immobile e non dalla risoluzione del contratto>>.
La Corte di Cassazione nel respingere il ricorso del locatore confermava la sentenza impugnata e ribadiva che il citato “termine di decadenza” << decorre dalla materiale riconsegna dell'immobile oggetto del contratto - la quale coincide con la data in cui il bene viene posto nell'effettiva disponibilità del locatore- e non dalla cessazione del rapporto giuridico fra le parti..…>>.

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