Tinteggiature scale, chi paga le spese tra proprietario e inquilino?
Con riguardo ai lavori di manutenzione delle scale, il codice civile detta espressamente, al primo comma dell'art. 1124, che “le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”. Ritenendo che la tinteggiatura dei muri delimitanti le scale rientra nell'art. 1124, con riferimento ai rapporti tra proprietario e inquilino può aversi riguardo a quanto concordato da Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat, in una tabella dove si prevede che le spese per la manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale siano a carico del conduttore. Poiché però non si è potuto avere riguardo al contratto di affitto, e non è possibile apprezzare un eventuale riferimento a tale accordo (ovviamente privo di efficacia generale), esso costituisce soltanto un argomento per comprendere la natura del costo di cui si discute. Ciò osservato, se non compresa in interventi di ristrutturazione di tipo straordinario, si ritiene pertanto che la spesa per la tinteggiatura sia addebitabile al conduttore.