Gestione Affitti

Sequestro dell’appartamento affittato a chi sfrutta la prostituzione

di Paolo Accoti

Sequestrato l'appartamento in condominio affittato per lo sfruttamento della prostituzione. Appare conforme alla legge e, in particolare, all'art. 321 Cpp, il sequestro dell'immobile in condominio, al cui interno i conduttori in affitto sono dediti esercitare il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. Scopo del sequestro è impedire che l’immobile sia ulteriormente suscettibile di un impiego criminoso, a nulla rilevando che la proprietà del bene sia formalmente in capo a soggetto non indagato, specie quando le concrete circostanze di fatto fanno configurare in capo all'asserito proprietario una proprietà solo formale dell'immobile.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46397, pubblicata in data 9 ottobre 2017.

La vicenda
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa rigettava la richiesta di convalida del sequestro d'urgenza, disposto dal Pubblico ministero, in riferimento ad un immobile nella disponibilità degli indagati per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sull'appello proposto dal Pubblico ministero, il Tribunale del riesame di Siracusa, in accoglimento dello stesso, convalidava l'anzidetto sequestro preventivo.
Con successiva ordinanza il G.I.P. disponeva il dissequestro del bene che, nuovamente impugnata, veniva annullata dal medesimo Tribunale del riesame.
Pertanto, il proprietario dell'appartamento proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione di legge, anche in ordine alla insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora , nonché in virtù della circostanza per cui il ricorrente, effettivo proprietario dell'immobile sequestrato, fosse estraneo alla vicenda processuale, non avendo neppure assunto la veste di indagato nel procedimento che aveva portato al sequestro del suo immobile.

La Corte di cassazione
Nel merito della censura la Corte di Cassazione osserva come «l'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è di per sé elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008), fermo restando che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora in termini di probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato (di recente, in questi termini, Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, dep. 9/11/2016)».
Ciò posto, rileva la Suprema Corte, che il Tribunale del riesame ha motivato il sequestro dell'immobile con la necessità di impedire ulteriori impieghi criminosi dell'appartamento, anche in ordine agli elementi indiziari raccolti («la suddivisione in due unità abitative dell'appartamento da parte di …… (conduttore), al quale, secondo un condomino, …… (proprietario) aveva venduto l'immobile circa dieci anni prima, e il rinvenimento, nella spazzatura del medesimo, di custodie di profilattici; la disponibilità delle chiavi in capo allo stesso ……., il quale pagava anche le spese condominiali; la presenza in pianta stabile di tre transessuali e il viavai di persone estranee al condominio nell'appartamento»).
Conclude la Corte di Cassazione specificando che, per quanto concerne l'aspetto relativo alla proprietà dell'immobile in capo a terzi, i Giudici del riesame hanno posto in luce le concrete circostanze di fatto che, a loro giudizio, imponevano di configurare in capo all'asserito proprietario una proprietà solo formale del bene, atteso che la disponibilità dello stesso era del conduttore il quale, peraltro, aveva stipulato con il proprietario un contratto preliminare di vendita, così trasferendogli la detenzione qualificata dell'appartamento poi sequestrato.
Tutte circostanze, a ben vedere, concretamente motivate e, comunque, insuscettibili di riesame da parte del Giudice di legittimità.
Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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