Recesso del conduttore, preavviso minimo di 6 mesi
Il recesso anticipato dal contratto di locazione è consentito al conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata e un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data del rilascio (articolo 27, ultimo comma, legge 392/1978.) Il locatore, invece, non può recedere anticipatamente dal contratto per tutta la durata dei sei anni; ma può soltanto, alla prima scadenza, con un preavviso di 12 mesi, comunicare il diniego al rinnovo per l'ulteriore periodo di sei anni, specificando i motivi previsti dall'articolo 29 della stessa legge 392/978 (utilizzo proprio, del coniuge, dei parenti di secondo grado, eccetera).