Gestione Affitti

I danni per il mancato affitto vanno provati

di Valeria Sibilio

È lontano il tempo in cui l'irrefrenabile impulso al consumo aveva caratterizzato il proliferare dei centri commerciali. Oggi, la crisi economica contingente ha spento questo entusiasmo e a farne le spese sono le attività commerciali che, gradualmente, abbandonano i loro esercizi. E con i problemi, nascono anche le cause tra locatore e conduttore che si trascinano per via giudiziaria.
L’ordinanza della Cassazione 22332 del 2017 ha esaminato un caso di un esercizio commerciale che aveva stipulato un contratto con un autoporto per una attività all'interno di un complesso edilizio . Nel contratto di locazione del 9 giugno 2010, l'importo del canone, a decorrere dal 1° luglio 2010, era stato stabilito in euro 3.200,00 oltre IVA ed era stata prevista una riduzione del predetto canone in funzione del grado di riempimento del centro commerciale. Il contratto del 25 giugno 2010 si riferiva all'unità immobiliare sita nel predetto centro e destinata ad essere annessa a quella contigua già condotta in locazione dalla stessa società conduttrice. Quest'ultima, con ricorso depositato presso il Tribunale, convenne in giudizio la locatrice deducendo, tra l'altro, che essa aveva illegittimamente aumentato il canone in misura del 70% in ragione del numero degli spazi occupati, nei quali, secondo la conduttrice, andavano conteggiati solo quelli relativi ad attività commerciali e non anche quelli inerenti ad attività artigianali, per le quali era riservato un autonomo blocco nel complesso aeroportuale.
Inoltre, la conduttrice non aveva potuto usufruire del locale per l'intervenuto diniego dell'autorizzazione all'ampliamento dei locali da parte del Comune a causa della mancanza del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi. Per la ricorrente (mancata inquilina), essendo l'agibilità un presupposto giuridico per la validità del contratto di locazione garantita dal locatore, ne conseguiva che il mancato rilascio dei detti certificati costituiva fonte di responsabilità della società locatrice. La ricorrente stimava il danno derivante dal predetto inadempimento in euro 12.014,47, per i canoni pagati, oltre all'importo di acquisto della merce che non era stato possibile vendere, che quantificava in euro 10.849,76. La ricorrente affermava, inoltre, che al momento della stipula del contratto di locazione le parti avevano fatto riferimento ad una delibera di Giunta Regionale nella quale era indicato come obiettivo posto a base della formazione dell'area in esame, quello di evitare duplicazioni e concorrenza interna e ciononostante aveva trovato allocazione, presso i locali un altro esercizio di grande distribuzione commerciale che, per tipologia di prodotti, costituiva duplicazione di attività, con pregiudizio dell'attuale ricorrente che, in contrasto con gli accordi intercorsi con la locatrice ed in contrasto con i principi direttivi di cui alla richiamata delibera, si era trovata affiancata da un'impresa in diretta concorrenza.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento dei plurimi dedotti inadempimenti della locatrice e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Richiesta che, in entrambi i primi gradi di giudizio, veniva rigettata con conseguente condanna alle spese di lite. Stesso giudizio di merito veniva dedotto dalla Cassazione la quale disattendeva le motivazioni poste dalla ricorrente. Gli ermellini, evidenziavano che, nonostante la lunghezza dell'illustrazione dei singoli motivi, questi ultimi risultano sostanzialmente generici, essendosi la ricorrente limitata a riportare solo brani estrapolati dal contesto delle delibere e dei contratti da cui sono tratti e a cui fanno riferimento gli articolati mezzi, senza specificamente evidenziare la decisività dei fatti richiamati. Il ricorso veniva pertanto, rigettato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

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