Gestione Affitti

Resta in bilico l’affitto da una propria società

di Riccardo Giorgetti e Dennis Spini

La deducibilità dei canoni versati da un professionista per l’affitto di uno studio professionale detenuto da una società immobiliare riconducibile a lui stesso e a un proprio familiare continua a essere oggetto di controversie.

A favore del professionista si era già espressa la Ctr del Veneto che, con la decisione 1141/12/16 del 10 ottobre 2016, aveva stabilito che la deduzione del canone non costituiva una condotta abusiva.

La fattispecie si colloca all’interno di un filone accertativo che ha registrato pronunce contrastanti (a favore Cassazione 3198/2015, contra Cassazione 6528/2013), in cui l’ufficio, come già in altri precedenti giurisprudenziali, richiamando i principi dell’abuso del diritto, dell’interposizione fittizia e della simulazione (che si basano, però, su presupposti profondamente diversi), ha dato rilievo alla mancanza – da parte della società immobiliare riconducibile al professionista – di attività diverse dalla locazione dell’immobile, al suo carattere strettamente familiare e alla corrispondenza tra canone di locazione rispetto a quello di leasing.

Tuttavia, con la normazione dell’abuso del diritto ad opera dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 dovrebbe ora essere più chiaro che non si considerano abusive le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’attività professionale. Infatti, anche se riguarda un accertamento notificato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 10-bis, ai fini della propria decisione la Ctr del Veneto ha in primo luogo valorizzato l’assenza di un indebito vantaggio fiscale in relazione al caso contestato e la sussistenza di sostanza economica nell’operazione, dando rilievo al fatto che la società riconducibile al professionista esercitava effettiva attività immobiliare con investimenti in iniziative diverse dalla mera detenzione dello studio professionale. Inoltre, ha ravvisato l’esistenza di validi motivi extrafiscali del contribuente per non acquisire direttamente, ma tramite un contratto di locazione, l’immobile in cui svolgere la propria attività professionale, rappresentati dalla volontà di non esporre il patrimonio immobiliare ai rischi professionali.

Per tutte queste ragioni, la Ctr Veneto ha confermato l’orientamento secondo cui non è censurabile la fattispecie qui esaminata, come già in passato affermato in casi analoghi dalla Ctr del Piemonte (sentenza 153/1/13 del 2013) o dalla Ctp di Alessandria (sentenza 386/1/16 del 2016), in cui – coerentemente a quanto previsto dal nuovo articolo 10-bis e dalla recente prassi amministrativa (si veda l’articolo in alto) – è stato affermato il diritto del contribuente di poter scegliere il più vantaggioso tra regimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

In ogni caso, l’evoluzione normativa registrata in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo dovrebbe escludere in futuro la configurabilità di contestazioni analoghe a quelle in precedenza richiamate. L’articolo 1, comma 162, lettera a) della legge di Stabilità per il 2014 (la 147/2013) ha reso deducibili per i professionisti i canoni di leasing degli immobili strumentali relativi ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, modificando l’articolo 54, comma 2 del Tuir. Di conseguenza, non dovrebbe più essere configurabile un’ipotesi abusiva quando un professionista decide di acquisire in leasing lo studio professionale tramite una società a lui riconducibile, anziché direttamente.

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