Adeguamento del bagno a carico del conduttore
È principio consolidato della Cassazione che le obbligazioni del locatore, previste dagli articoli 1575 e 1576 del Codice civile, non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata (anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità), sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto. E il locatore non è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti (Cassazione 24987/2014 e 2458/2009). Tutto ciò comporta che non sussista un diritto del conduttore a ottenere quanto eventualmente ritenuto necessario. Le spese per i lavori indicati dal lettore saranno a carico del conduttore stesso, salvo il contributo che il locatore voglia eventualmente riconoscere.