Gestione Affitti

Sconto Irpef solo con la tassa piatta

di Mario Cerofolini

Per avere diritto alle agevolazioni sui contratti a canone concordato occorre rispettare alcuni passaggi fondamentali in dichiarazione dei redditi. In particolare, sia in ipotesi di compilazione del modello 730, sia nel caso di redazione del modello Redditi devono essere compilate entrambe le sezioni del quadro B.

Nella sezione I si devono indicare, oltre ai consueti dati che identificano l’immobile, (rendita non rivalutata, giorni, percentuale di possesso, codice Comune in cui è situato il fabbricato), i seguenti specifici elementi:

il reddito da locazione (al 95% se soggetto ad Irpef, al 100% in caso di cedolare);

il codice 8 (in colonna 2 in entrambi i modelli 730 e redditi) che identifica il fatto che si tratta di un contratto a canone concordato;

l’eventuale opzione per la cedolare secca (barrando la casella in colonna 11 presente in tutti e due i modelli).

Nella sezione seconda (II), presente in entrambi i modelli, andrà evidenziato il rigo in cui è indicato l’immobile per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca (rigo RB1, modello 1, nell’esempio) e inoltre il codice identificativo del contratto di locazione.

Le colonne riferite agli estremi di registrazione vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l’ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto. Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7.

In caso di contratti stipulati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza va compilata anche la colonna 10.

Per gli immobili dati in locazione a canone concordato situati in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (ivi compresi i Comuni capoluogo di provincia e quelli nelle 11 città metropolitane e nei Comuni limitrofi) l’agevolazione spetta, sia in caso di opzione per la cedolare secca (con aliquota al 10%) come pure in ipotesi di tassazione ordinaria Irpef, dove oltre alla riduzione del 5% sul canone da contratto spetta un’ulteriore abbattimento del 30% (si veda l’esempio in pagina).

Per quanto riguarda, invece, i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità, in caso di opzione per la cedolare secca è possibile applicare l’aliquota ridotta al 10% (alle condizioni indicate nell’articolo a fianco).

Se, viceversa, non si è optato per la tassa piatta non spetta alcuna agevolazione ai fini Irpef al contrario di quanto disposto per i contratti nei Comuni ad alta densità abitativa per cui, come visto, si applica l’ulteriore abbattimento al 30% (si veda l’esempio in pagina).

Se erroneamente si fosse tassato negli anni precedenti al 2016 il reddito da locazione con aliquota piena, pur avendo diritto alla riduzione al 10% è sempre possibile ravvedersi recuperando il maggior credito attraverso un modello Unico integrativo.

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