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Locazione transitoria per il «temporary store»

Matteo Rezzonico

La domanda

Vorrei sapere con quale formula è possibile stipulare la locazione di un negozio come "temporary store". Il contratto dovrebbe avere una durata di tre mesi, ma chiedo se, inoltre, sarebbe possibile inserire un'opzione per la proroga di altri tre mesi a favore del solo conduttore.

Pur in assenza di giurisprudenza specifica, si ritiene che la formula del temporary store (letteralmente “negozio a tempo”), nata negli Stati Uniti per commercializzare alcuni marchi e promuovere la vendita di taluni prodotti, si attagli all’ipotesi della locazione transitoria a uso diverso dall’abitativo. In particolare, per l’articolo 27, comma 5, della legge 392/1978, «il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve (rispetto a quello di sei anni più sei stabilito per le locazioni commerciali, nde) qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio». La durata del temporary store è generalmente breve, un mese o poco più. Si ritiene, dunque, possibile stipulare, per la durata di tre mesi, un contratto di locazione commerciale per un temporary store, prevedendo una proroga di ulteriori tre mesi in caso di necessità dell’inquilino.Circa le attività non abitative di natura transitoria, la Cassazione – con la sentenza 18 aprile 1996, n. 3663 - ha chiarito che «...non v'è dubbio che l'espletamento di una delle attività (commerciali, nde)... non è necessariamente caratterizzato da stabilità, ben potendosi riscontrare, nella realtà economica, una attività di impresa o di lavoro autonomo destinata a durare, per ragioni obbiettive, un tempo relativamente breve (sentemze n. 8489-90). Si pensi all'attività di vendita degli arredi di un immobile di prestigio, o di un compendio ereditario, destinata a cessare con l'esaurimento dei beni, ovvero all'esercizio di attività collegate ad avvenimenti particolari (manifestazioni sportive o culturali, solennità civili o religiose eccetera) di durata contenuta. In tali ipotesi, non configurandosi un'esigenza di stabilità del rapporto, e risultando, per converso, incompatibile il vincolo di durata legale per un contratto destinato a soddisfare esigenze occasionali ed effimere, la norma consente la stipulazione di contratti aventi durata più breve, modulata in funzione del concreto atteggiarsi dell'interesse da soddisfare. La liberalizzazione, sotto tale aspetto, delle locazioni non abitative transitorie si giustifica, quindi, in ragione della insussistenza di esigenze di stabilità del rapporto».La motivazione che giustifica la transitorietà dev'essere dedotta nel contratto di locazione.

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