Gestione Affitti

Il condizionatore non può «ingombrare» tutta la parte comune

di Enrico Morello

Se il condizionatore ingombrante impedisce la collocazione di altri apparechi va rimosso. Questa la soluzione della Cassazione (sentenza 17400/2017) al caso specifico, nell’ambito del principio in base la quale ciascun condomino può utilizzare la cosa comune anche per fini esclusivamente personali, traendone ogni possibile utilità, purché non ne alteri la destinazione e non ne risulti inibito un uso paritetico agli altri condomini (si veda anche la precedente sentenza 13261/2004).

In questo caso è stata ritenuta illegittima, da parte di un condòmino, l’installazione di un condizionatore all’esterno (su un parte comune dello stabile) del proprio appartamento.

Dalle risultanze istruttorie (Ctu) era emerso che la porzione di parete (il 60 per cento) utilizzata dal condòmino era tale da non permettere agli altri tre condòmini di poter fare (almeno ipoteticamente) uso di quella specifica parte comune dello stabile.

Secondo la Cassazione, però, in altre parole, l’articolo 1102 del Codice civile pone chiaramente due limiti all’utilizzo da parte del singolo della cosa comune: tali limiti consistono appunto nel non ledere il diritto (o anche solo l’aspettativa) degli altri condòmini di godere della cosa in comunione allo stesso modo, e nel non alterarne la destinazione.

Nel caso di specie, è evidente che l’utilizzo della parete esterna per la maggior parte della sua superficie non avrebbe modificato la destinazione di utilizzo del bene (e quindi questo limite non veniva violato), ma avrebbe, viceversa (ed in questo caso l’intervento del condomino non si poteva ritenere consentito), di fatto impedito agli altri condomini di utilizzare il bene comune con identiche modalità e traendone eguale soddisfazione.

Ancora, la Cassazione, nella decisione 17400 osservava come tale installazione si sarebbe potuta ritenere consentita (ma in causa non erano emersi elementi in tal senso) solo a fronte del consenso degli altri condòmini (è ovvio che all’unanimità i condomini possono disporre come meglio credono dei propri diritti soggettivi) o di loro comportamento inerte.

Infine, nel respingere il ricorso del condòmino che si era appropriato in modo non consentito del bene comune, la Cassazione osservava come non poteva, nel caso di specie, essere richiamata la giurisprudenza della Suprema corte sul godimento turnario o differenziato del bene da parte dei condomini: questo in quanto l’installazione del condizionatore aveva, per sua natura, carattere definitivo e non temporaneo.

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