Gestione Affitti

«Tassa Airbnb» in attesa di chiarimenti

di Luca De Stefani e Saverio Fossati

La “ tassa Airbnb ” procede a tentoni: il comunicato stampa che accompagnava la risoluzione 88/E faceva riferimento al fatto che le nuove disposizioni sulle locazioni brevi sarebbero scattate dal 1° giugno. Il problema è che nessuna norma prevede che questa trattenuta debba essere applicata agli incassi «dei canoni e dei corrispettivi relativi ai contratti stipulati a partire dal 1° giugno» 2017, come invece detto dall’ex direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, nell’audizione dello scorso 4 maggio (del resto la risoluzione 88/E si limita a istituire i codici tributo).

Il problema è che ci sono migliaia di agenti immobiliari, che come «intermediatori» sono tenuti ad applicare la ritenuta, che sinora hanno ritenuto non applicabile la ritenuta in attesa del provvedimento delle Entrate (il cui termine è fissato dalla legge 96/2017 al 23 luglio prossimo). Per Paolo Righi (presidente degli agenti immobiliari Fiaip) «Sinché non ci sarà il provvedimento i codici tributo non bastano e tutte le domande che abbiamo fatto alle Entrate non hanno trovato risposta». Sembra quindi urgente un chiarimento dell’Agenzia: mancano sei giorni al 17 luglio, giorno entro il quale andrebbero versate le ritenute operate in giugno. Sempre che siano state operate.

Nell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, infatti, non vi è alcun collegamento tra la disposizione che impone la trattenuta della nuova ritenuta e la data del 1° giugno 2017. Questa data, infatti, è citata solo nel comma 2 per indicare il momento dal quale sarà possibile far rientrare nel regime della cedolare secca (su opzione da effettuarsi nel modello Redditi PF) i redditi dei contratti di locazione brevi in sublocazione (possibilità già prevista dalla prassi per quelli brevi non in sublocazione). Ma la cedolare secca del 21%, su opzione, non c’entra nulla con la ritenuta che deve essere applicata alle locazioni brevi.

Il pasticcio, però, si complica ancor di più : dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5, decreto legge 50/2017) si dovrebbe applicare la ritenuta del 21%; in questa versione originaria del Dl, però, la ritenuta del 21% «sull’ammontare dei canoni e corrispettivi» doveva essere trattenuta «all’atto dell’accredito» dell’affitto da parte dell’intermediario o del gestore del portale online.

Ma dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge 96/2017 di conversione dell’articolo 4, comma 5, del Dl 50) le regole sono cambiate: con le modifiche apportate in sede di conversione, infatti, l’obbligo della trattenuta della ritenuta scatta solo «all’atto del pagamento» del canone «al beneficiario» finale (locatore).

A questo punto si rischia di trattenere due volte la stessa ritenuta: prima dell’entrata in vigore delle modifiche al Dl 50/2017, infatti, i gestori dei portali avrebbero dovuto trattenere le ritenute su tutti i canoni incassati, mentre dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, la trattenuta sarebbe scattata su tutti i canoni pagati dai gestori ai beneficiari (locatori), con un evidente rischio di operare delle ritenute doppie sullo stesso canone.

La confusione può essere risolta dal fatto che, fortunatamente, la legge di conversione del Dl 50/2017 ha introdotto l’obbligo di emettere un provvedimento attuativo proprio del comma della ritenuta del 21%. Ed è quello che tutti stanno aspettando.

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