Riparazioni in cortile, canoni ridotti per i box
L'articolo 1583 del Codice civile prevede che, se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importino privazioni del godimento di parte della cosa locata. Il successivo articolo 1584 precisa, però, che, se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre 20 giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento. Salvo patto contrario contenuto nel contratto, è quindi possibile chiedere la riduzione del canone annuale in proporzione alla durata dei lavori.