Gestione Affitti

Tassa Airbnb, cedolare anche per la sublocazione

di Saverio Fossati

Affitti brevi, cambiano le regole. Almeno per chi offre la casa attraverso le agenzie immobiliari e i portali online. La questione è affrontata dall’articolo 4 del Dl 50/2017, che vuole risolvere il problema dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche.

Nella nuova norma sono definite «locazioni brevi» i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (per le locazioni di durata superiore, anche se turistiche, restano le vecchie regole), compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche (e non nell’esercizio di attività d’impresa), «direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online» (come Airbnb). Quindi la locazione può essere solo tra “privati”, eventualmente con l’intervento di «intermediari». E se i servizi eccedono il limite della fornitura di biancheria e pulizia si rischia di uscire fuori dal perimetro e di svolgere un’attività alberghiera abusiva.

A questo tipo di affitti, dal 1° giugno 2017, si potrà applicare la cedolare secca del 21% (l’imposta speciale che sostituisce l’Irpef e l’imposta di registro). In ogni caso il proprietario dovrà comunicare all’agenzia delle Entrate se intende scegliere la cedolare.

La cedolare, in base al nuovo decreto, diventa possibile anche sui «proventi lordi » derivanti da sublocazioni oppure da contratti a titolo oneroso conclusi con «terzi» dal comodatario, sempre che siano rispettate le stesse condizioni; si direbbe quindi che, in questi casi particolari, facciano parte dell’imponibile anche le spese condominiali rimborsate dall’inquilino e pagate insieme al canone, spese che sono invece esplicitamente escluse dall’imponibile nella locazione turistica “normale”.

La norma introduce poi adempimenti del tutto nuovo a carico degli intermediari immobiliari (agenzie e portali) che concludono un contratto di locazione sotto i 31 giorni tra inquilino e proprietario e che dovranno:

inviare alle Entrate una comunicazione in occasione della stipula di ogni nuovo contratto, pena una sanzione da 200 a 2mila euro. Sarà un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 25 luglio 2017, a definire le modalità;

trattenere una ritenuta del 21% sui proventi della locazione e versarla all’erario; se il proprietario avrà scelto la cedolare (si presume già nel contratto), la ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e non ci sarà più nulla da pagare, in caso di scelta per l’Irpef si tratterà di un versamento a titolo d’acconto e il proprietario lo considererà all’interno dei conti dell’Irpef dovuta per quell’anno;

da ultimo, gli intermediari dovranno inviare ai proprietari la Certificazione unica annuale con gli importi pagati a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dlgs 322/98, dove indicare gli importi pagati al fisco.

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