Gestione Affitti

Non commette «favoreggiamento» il locatore che sa della prostituzione in casa

di Valeria Sibilio

Nel mosaico di mestieri che spesso condividono, con gli appartamenti a uso abitativo, l'universo sociale del condominio, capita di imbattersi anche in quello trasversale ad ogni epoca e per questo definito, seppur impropriamente, il mestiere più vecchio del mondo. Come nel caso di un appartamento ritenuto adibito all'esercizio della prostituzione, per il quale, con un’ordinanza del settembre 2015, il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo. La vicenda vedeva coinvolti il proprietario dell'immobile, il locatore al quale aveva dato in uso l'appartamento con regolare contratto e la sub-locatrice che aveva indirizzato l'immobile all'attività di meretricio.
Il Tribunale, oltre al dato oggettivo che all'interno dell'appartamento si svolgesse attività di prostituzione, reputava provato il fatto che il proprietario fosse a conoscenza di tale uso. Circostanza ritenuta tale anche per il fatto che la medesima attività veniva svolta non solo nell'appartamento in questione, ma anche in altri ubicati nello stesso complesso condominiale e sempre di proprietà dello stesso signore. La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del ricorso presentato dal proprietario, in quanto le motivazioni del Giudice, nel Provvedimento del Tribunale, sono state indotte da una duplice circostanza valutata in modo inesatto, in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'appartamento dove si opera la prostituzione, locato dal proprietario a terzi «a prezzo di mercato», non comporta la sussistenza del reato a carico del proprietario stesso. Questo, anche se egli è a conoscenza dell'attività illecita che si svolge al suo interno. Inoltre, il sequestro preventivo dell'immobile, per la Corte, è risultato immotivato tenuto conto che il Tribunale avrebbe dovuto accertarsi se l'attività di prostituzione fosse continuativa, come invece ha ritenuto nel provvedimento. La Corte, perciò, con sentenza 20247-17, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame, allo scopo d verificare, tra le altre cose, se il Proprietario ricorrente fosse veramente a conoscenza dell'attività illecita all'interno dell'appartamento sub-locato.

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