L'esperto rispondeGestione Affitti

Assicurazione: le eccezioni al pagamento del locatore

Luca Stendardi

La domanda

Ho un locale commerciale che affitto. Il conduttore aveva firmato un contratto dove si prevedeva che, «oltre a quanto previsto dalla normativa in merito alla ripartizione delle spese fra conduttore e locatore, sono a carico del conduttore anche le spese relative al compenso dell’amministratore e al premio per l’assicurazione dello stabile».Nel rinnovare il contratto di locazione è stata inserita la seguente dicitura: «Sono inoltre a carico del conduttore gli oneri e le spese ordinarie di condominio nonché gli interventi di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari ai sanitari, alle serrature...».Stante la nuova dicitura, posso pretendere che il conduttore paghi per intero il compenso dell’amministratore e il premio dello stabile, trattandosi di oneri legati alla gestione ordinaria, ricorrente e annuale del condominio, e non a spese di natura straordinaria?

Precedenti giurisprudenziali (Cassazione civile, sentenze 20751 del 2007 e 15552 del 2002) affermano il principio secondo cui la legittimazione alla stipula del contratto di assicurazione va riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario o al titolare di un diritto reale sul bene. Ciò in quanto l'interesse all'assicurazione non può essere di mero fatto, postulando viceversa l'esistenza di una posizione giuridicamente qualificata. Se in linea di principio deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento della "res", intesa come cespite patrimoniale, sussiste però un limite nell'ipotesi in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario, trasferendosi, in tale ipotesi, legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario - locatore all'utilizzatore - conduttore.È quindi da ritenere necessaria una espressa pattuizione che preveda l'attribuzione dell'onere delle spese per l'assicurazione in capo al conduttore, in quanto eccezione alla regola generale. Analogo ragionamento può essere fatto per quanto riguarda il compenso dell'amministratore, che gestisce il bene nell'interesse del locatore e da questo dev'essere compensato pro quota.

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