Affitti: abitazione «di lusso» senza recesso anticipato
A nostro giudizio – salvo esame della fattispecie in concreto (e salvo verifica di cosa intenda il lettore per naturale scadenza del contratto) - la risposta è affermativa, nel senso che le parti possono convenire un divieto di recesso dell’inquilino sino alla data di scadenza del contratto. Ed infatti, per l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 431/98 «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge». Gli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile sono norme derogabili.
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