Locazioni, a contratto ormai chiuso si versa un'indennità
Nei rapporti con il conduttore, il soggetto locatore potrà continuare a richiedere un compenso, da qualificarsi come "indennità per l'occupazione dei locali" o altra similare. Il conduttore dovrà provvedere al relativo pagamento in quanto a ciò tenuto dall'articolo 1591 del Codice civile, il quale prevede che il soggetto in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno. Ai fini fiscali, sarà opportuno registrare una proroga per il periodo di un anno, che verrà poi seguita, al momento dell'effettiva riconsegna, da un versamento per la rescissione del contratto. Entrambe queste spese dovranno essere rimborsate dal conduttore costituendo quel maggior danno indicato dall'articolo 1591 del Codice civile.
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