L'esperto rispondeGestione Affitti

L'affitto nella comunione si decide a maggioranza

Matteo Rezzonico

La domanda

Vorrei sapere se è possibile affittare un appartamento in comproprietà tra quattro comproprietari, cui tre sono d'accordo e una no.

È opportuno che il lettore convochi l’assemblea della comunione, a norma dell’articolo 1105, comma 2, del Codice civile, per il quale, «per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente». Ed infatti - al di là delle oscillazioni giurisprudenziali – su di un immobile in comproprietà sussiste una comunione regolata dagli articoli 1100 e seguenti del Codice. Si veda, in questo senso, tra le altre, tribunale di Reggio Emilia, 25 giugno 2015, numero 951, resa in tema di comunione ereditaria, per il quale, «secondo il più recente ma consolidato orientamento giurisprudenziale sugli immobili oggetto di comunione, in difetto di prova contraria, concorrono pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno operi con il consenso degli altri. Come noto, in materia di amministrazione di beni in comproprietà, ciascun membro della comunione è legittimato a compiere, nell'interesse generale della comunione, atti di ordinaria amministrazione, ivi comprese le azioni giudiziali; il potere di ogni partecipante di agire per la gestione della cosa comune, traendo origine dal principio - evincibile dall'articolo 1105 del Codice, di concorrenza di pari poteri gestori, incontra il suo limite nell'obbligo di rispettare la volontà della maggioranza». Sostanzialmente nello stesso senso, si veda, per tutte, anche Cassazione 14 maggio 2013, numero 11553, secondo cui, «l’articolo 1105 del Codice civile, comma 2, nei rapporti interni fra comunisti, prevede l’adozione della decisione di compimento di un atto di ordinaria amministrazione all’esito di un’assemblea, soltanto in funzione dell’imposizione ai dissenzienti in posizione di minoranza dell’obbligo di conformarvisi e riguarda il caso in cui la comunità dei contitolari può decidere circa un atto di ordinaria amministrazione e ciò in senso positivo o negativo».

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