L'esperto rispondeGestione Affitti

Per la foresteria non c'è diritto di prelazione

Matteo Rezzonico

La domanda

Il conduttore, nell'ambito di un contratto di locazione a uso foresteria, può godere del diritto di prelazione (alla prima scadenza contrattuale)? Da quello che so il contratto di locazione generico è regolato dalla legge 431 del 1998, mentre quello per l'uso foresteria è disciplinato unicamente dal Codice civile, precisamente dagli articoli 1571 e seguenti, in quanto rientrante nelle locazioni cosiddette completamente libere. Considerato che la prelazione è regolamentata nella legge 431/1998 (all'articolo 3, comma 1, lettera g), e che nel Codice civile non mi sembra vi sia una regola per la prelazione, è corretto dedurre che, a meno che questo aspetto non sia disciplinato dall contratto di locazione specifico, il conduttore in questo caso non avrebbe diritto all’esercizio della prelazione?

Secondo l'articolo 1322 del Codice Civile, salvo che non sia stato espressamente pattuito, l’inquilino di un immobile con contratto “a uso foresteria” non ha diritto di prelazione in caso di vendita. Infatti, i contratti “a uso foresteria” escono dall’ambito di applicazione della legge 431/1998, posto che la locazione a uso foresteria non è una locazione abitativa, né primaria, né transitoria, non essendo diretta a soddisfare alcuna esigenza abitativa del conduttore, bensì la diversa esigenza di destinare l’immobile locato a temporaneo alloggio di propri dipendenti o ospiti.Si evidenzia, poi, che anche la normativa citata (legge 431/1998) non attribuisce all’inquilino un diritto di prelazione “incondizionato”, in caso di vendita, ma soltanto nel caso di disdetta da parte del locatore al termine del primo quadriennio (nei contratti cosiddetti liberi, ex articolo 2, comma 1, della legge 431/1998) o del primo triennio, (nei contratti cosiddetti a canone concordato, ex articolo 2, comma 3, della stessa legge), motivata dall’intenzione di vendere l’immobile oggetto di locazione. Sul punto, l’articolo 3, comma 1, lettera g, della legge 431/1998 dispone che il locatore può disdettare il contratto alla prima scadenza, con raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’inquilino, almeno sei mesi prima della scadenza, quando «...intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392». Sul tema specifico, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che, «nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e nel caso di alienazione a terzi - successivamente alla intimazione di disdetta da parte del locatore - dell'immobile locato, in tanto sussiste il diritto di prelazione del conduttore e, quindi, di riscattare, nei confronti del terzo acquirente, l'immobile condotto in locazione, in quanto il locatore abbia manifestato, nella disdetta, l'intenzione di vendere a terzi l'unità immobiliare» (si veda Cassazione, 28 febbraio 2011, n. 4919).

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