L'esperto rispondeGestione Affitti

Il 50% per il comodatario solo se c'è utilizzo diretto

Marco Zandonà

La domanda

La figlia, proprietaria di un appartamento affittato, vorrebbe concederlo in comodato gratuito ai genitori, per consentire loro di recuperare le “agevolazioni ristrutturazione” sui lavori che si dovranno fare nell’appartamento, in considerazione del fatto che lei non ha Irpef da pagare, ma solo imposte sostitutive per affitto con cedolare secca e per reddito da attività in regime dei minimi. È possibile fare un contratto di comodato gratuito su un immobile già affittato a terzi?

La risposta è negativa.La detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014, con proroga a tutto il 2016 della misura potenziata per effetto della legge di Stabilità 2016, si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per le spese sostenute dai comodatari (fatture a loro intestate e bonifici da loro eseguiti) per spese di ristrutturazioni delle case dei figli, purché il contratto di comodato sia stato registrato prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione e gli estremi di registrazione siano stati indicati in sede di dichiarazione dei redditi nei quadri relativi al 36-50 per cento.Tuttavia, nel caso descritto dal quesito, la detrazione non si rende applicabile proprio perché l’abitazione è affittata a terzi e non può essere concessa in comodato ai genitori. Il comodato presuppone, infatti, il diretto utilizzo dell’immobile da parte del comodatario.

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