Il 50% per il comodatario solo se c'è utilizzo diretto
La risposta è negativa.La detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014, con proroga a tutto il 2016 della misura potenziata per effetto della legge di Stabilità 2016, si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per le spese sostenute dai comodatari (fatture a loro intestate e bonifici da loro eseguiti) per spese di ristrutturazioni delle case dei figli, purché il contratto di comodato sia stato registrato prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione e gli estremi di registrazione siano stati indicati in sede di dichiarazione dei redditi nei quadri relativi al 36-50 per cento.Tuttavia, nel caso descritto dal quesito, la detrazione non si rende applicabile proprio perché l’abitazione è affittata a terzi e non può essere concessa in comodato ai genitori. Il comodato presuppone, infatti, il diretto utilizzo dell’immobile da parte del comodatario.
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