Gestione Affitti

Il conduttore non risarcisce i danni dell'incendio doloso di ignoti

di Francesco Machina Grifeo

Il conduttore non deve risarcire il proprietario del negozio se l'incendio che l'ha distrutto è il frutto di un'azione dolosa condotta da terzi. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza 19126/2015, chiarendo che l'affittuario va esente da responsabilità anche se l'identità dell'autore rimane ignota.
La vicenda - La Corte di appello Trieste, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece stabilito che «essendo rimasta ignota la causa dell'incendio, la responsabilità doveva essere posta a carico del conduttore», e lo aveva condannato a pagare 172mila euro per i danni subiti dall'immobile, oltre al pagamento dei canoni di locazione maturati dopo l'incendio. Il negoziante però si era difeso sostenendo che nel corso del procedimento penale seguito all'incendio, la perizia disposta dal pubblico ministero aveva accertato che una «persona ignota si era introdotta nottetempo nell'immobile, mediante effrazione della recinzione e della porta di accesso» ed «aveva cosparso il pavimento di liquido infiammabile e poi vi aveva dato fuoco». E che tutto questo era accaduto mentre era in vacanza ad Amalfi. L'indagine era stata poi archiviata perché l'autore dell'illecito era rimasto ignoto.
La motivazione - Nell'accogliere il ricorso, la Suprema corte ricorda che secondo il codice civile (articolo 1588) il conduttore è responsabile della perdita o del deterioramento del bene locato, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si sono verificati per causa a lui non imputabile. Il ricorrente, però, tramite gli accertamenti compiuti nel corso dell'inchiesta penale, ha dimostrato che l'incendio si è verificato a causa dell'atto doloso di un terzo, rimasto sconosciuto. La Corte di appello, dunque, ha «erroneamente equiparato il mancato accertamento dell'identità dell'autore dell'incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l'incendio, mentre si tratta di concetti distinti». In particolare, prosegue la sentenza, il fatto che l'autore sia rimasto ignoto «non esclude che sia stata offerta la prova della non imputabilità al conduttore dei danni che ne sono derivati». Né, del resto, il locatore ha dimostrato qualche «colposa omissione di custodia» a carico del conduttore tale da giustificare una sua responsabilità.
I giudici di Piazza Cavour hanno perciò cassato la sentenza, con rinvio ad altra Sezione del giudice territoriale, nella parte in cui ha escluso che il conduttore abbia fornito la prova liberatoria «equivocando fra il mancato accertamento della causa dell'incendio - il cui rischio è a carico del conduttore - e la mancata individuazione dell'autore dell'illecito che ha provocato il danno: mancata individuazione che rimane irrilevante, ove sia dimostrato che la causa che ha provocato i danni non è imputabile al conduttore».

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