L'esperto rispondeGestione Affitti

Ape inviato in ritardo alla Regione

di Matteo Rezzonico

La domanda

Secondo quanto previsto dal paragrafo 8 delle Linee Guida Nazionali Dm 26 giugno 2009, l'attestato di prestazione energetica deve essere inviato alla Regione o alla Provincia Autonoma, competenti per territorio, entro 15 giorni dal rilascio. Il mancato o ritardato invio dell'Ape all'Amministrazione competente, comporta sanzioni per il certificatore o ancora di più la nullità del contratto di locazione o di compravendita?

Da L'Esperto Risponde

Se abbiamo ben compreso, il lettore si riferisce al paragrafo 8, dell'allegato “A”, al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, cosiddette “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, per il quale «entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell'attestato di certificazione energetica, il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio». Senonché la norma non prevede specifiche sanzioni (o la nullità degli atti), salvo quelle previste dall'art. 15, commi due, tre e quattro, del Decreto Legislativo 192/2005 (che potrebbero al più trovare applicazione), per il quale «le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n° 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti».

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