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Durata di un affitto commerciale per distributori automatici

di Matteo Rezzonico

La domanda

Se viene affittato un immobile ad uso commerciale per l'installazione di distributori automatici, è possibile stipulare un contratto di durata inferiore ai 6+6? Inoltre, in caso di mancato rinnovo alla scadenza, attesa la peculiarità dell'attività svolta nel locale, il locatore è tenuto a corrispondere l'indennità di avviamento?

Da L'Esperto Risponde

I locali affittati per l'installazione di distributori automatici (merende, panini, bibite, giornali etc.) godono della indennità di avviamento (articoli 34 e 35 della Legge 392/78). Ed infatti, la locazione per installazione di “distributori automatici” (cioè per una attività commerciale), non può sottrarsi agli articoli 27 e seguenti della Legge 392/78, in termini di durata del contratto, di aggiornamento del canone, di indennità di avviamento etc.. In particolare, l'articolo 27, comma 1, della Legge 392/78 dispone che «la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni (ndr rinnovabile di altri sei salvo disdetta motivata) se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: industriali, commerciali e artigianali…».
Poiché l'attività di distribuzione costituisce attività di “vendita al minuto” comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, in caso di cessazione del contratto che non sia dovuta a inadempimento, disdetta o recesso del conduttore (o a procedure fallimentari), al conduttore è dovuta l'indennità di avviamento, a norma degli articoli 34 e 35 della Legge 392/78. In tema la Suprema Corte ha avuto modo di puntualizzare che per «…”pubblico degli utenti e dei consumatori”, secondo la previsione dell'articolo 35 citato deve intendersi la collettività, tipicamente indeterminata, dei fruitori dei servizi o dei beni commerciati; significato, questo, consono all'accezione del sostantivo “pubblico”, inteso come generalità originariamente indifferenziata di persone, e selezionando, tra i diversi soggetti economici, soltanto la massa dei destinatari (utenti o consumatori) che si collocano nel momento finale delle attività latamente commerciali, e cioè indicando la serie di quanti ricevono servizi o beni per l'utilizzazione diretta o il consumo, i quali abbiano “contatti diretti” e, quindi, senza alcuna intermediazione, con il venditore» (cfr. Cassazione 11 agosto 1988, numero 4926).

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