L'esperto rispondeGestione Affitti

Canone concordato calcolato erroneamente

di Matteo Rezzonico

La domanda

In qualità di proprietario ho dato in locazione un appartamento a canone concordato (3+2).
Nel calcolo del canone è stato commesso un errore sia nella valutazione della superficie che negli elementi per la determinazione del canone.
Pertanto, sul contratto regolarmente registrato è stato indicato un prezzo inferiore a quello reale.
Alla luce di quanto su esposto posso chiedere la differenza del canone tra quello dichiarato erroneamente e il reale?

Da L'Esperto Risponde

Pur non ignorando certa giurisprudenza contraria (resa in materia di “equo canone”) e salvo esame della fattispecie in concreto – a nostro giudizio - la risposta è affermativa. Deve però risultare “inequivocabilmente” che si è trattato di un errore di calcolo (e non della contrattazione di un canone inferiore nell'ambito dei parametri stabiliti dall'Accordo locale, a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 431/98). Tanto più che ai sensi dell'articolo 1430 del Codice Civile «l'errore di calcolo non dà luogo all'annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso». Nè può portare ad una diversa conclusione, l'articolo 13, commi 1 e 2 della Legge 431/1998 per il quale «è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato». Nella specie si tratterebbe infatti di una semplice “rettifica”. Sul punto, si veda (solo a titolo esemplificativo e per i principi in essa espressi), Cassazione 16 gennaio 1997, numero 390 – resa in tema di “equo canone” – secondo cui «con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la pattuizione di un canone inferiore a quello equo - quale espressione del potere di autonomia contrattuale - è lecita ove risulti in modo non equivoco la volontà di derogare ai criteri di cui all'articolo 12 legge 392/1978 il quale, limitandosi a stabilire l'ammontare massimo del canone locativo, consente alle parti di accordarsi su di un qualsiasi canone inferiore; ne consegue che, in difetto di una chiara volontà di derogare ai criteri legali, anche il locatore può chiedere la determinazione legale del canone in sostituzione di quello indicato in contratto».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©