Canone concordato calcolato erroneamente
Da L'Esperto Risponde
Pur non ignorando certa giurisprudenza contraria (resa in materia di “equo canone”) e salvo esame della fattispecie in concreto – a nostro giudizio - la risposta è affermativa. Deve però risultare “inequivocabilmente” che si è trattato di un errore di calcolo (e non della contrattazione di un canone inferiore nell'ambito dei parametri stabiliti dall'Accordo locale, a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 431/98). Tanto più che ai sensi dell'articolo 1430 del Codice Civile «l'errore di calcolo non dà luogo all'annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso». Nè può portare ad una diversa conclusione, l'articolo 13, commi 1 e 2 della Legge 431/1998 per il quale «è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato». Nella specie si tratterebbe infatti di una semplice “rettifica”. Sul punto, si veda (solo a titolo esemplificativo e per i principi in essa espressi), Cassazione 16 gennaio 1997, numero 390 – resa in tema di “equo canone” – secondo cui «con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la pattuizione di un canone inferiore a quello equo - quale espressione del potere di autonomia contrattuale - è lecita ove risulti in modo non equivoco la volontà di derogare ai criteri di cui all'articolo 12 legge 392/1978 il quale, limitandosi a stabilire l'ammontare massimo del canone locativo, consente alle parti di accordarsi su di un qualsiasi canone inferiore; ne consegue che, in difetto di una chiara volontà di derogare ai criteri legali, anche il locatore può chiedere la determinazione legale del canone in sostituzione di quello indicato in contratto».