Gestione Affitti

L’indigenza non giustifica l’occupazione abusiva

di Donato Palombella

Essere disoccupati e con figli minori a carico non giustifica l'occupazione abusiva di un immobile. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva assolto una coppia che aveva occupato abusivamente un alloggio. L'assoluzione era stata pronunciata perché i coniugi avevano agito in stato di necessità ovvero per assicurare un tetto ai figli minori. Secondo la Procura, il Giudice aveva errato nell'applicare l'articolo 54 codice penale che prevede la non punibilità del soggetto che abbia agito in stato di necessità.
La Cassazione: la norma è eccezionale
La Cassazione, con la sentenza 28067/2015, ha ricordato che il fatto non è punibile solo quando il soggetto ha agito spinto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alle persone. Si tratterebbe di una norma speciale, che può trovare applicazione solo in casi eccezionali. L'indigenza, anche cronica, non giustifica l'occupazione abusiva dell'immobile in quanto verrebbe a mancare la necessità, attuale e concreta, di porsi in salvo da un evento eccezionale. Riconosciuta la responsabilità degli occupanti, la decisione è stata rimessa nuovamente al Giudice di pace.
L'eccezione conferma la regola
Con la sentenza 44363/2014, la Cassazione ha assolto una cittadina extracomunitaria che aveva occupato abusivamente un alloggio popolare mentre si trovava in condizioni di profondo disagio essendo in stato di gravidanza a rischio, priva di ausilio da familiari o da terzi, e affetta da HIV. Ma si tratta di fatti isolati e del tutto eccezionali. La giurisprudenza è fortemente orientata verso la necessità di circoscrivere la sfera d'azione dell'esimente essendo necessario tutelare il diritto di proprietà che non può essere compresso se non in condizioni eccezionali e comprovate.
E' necessario un pericolo attuale e concreto
Il soggetto non viene punito quando ha commesso l'azione delittuosa (ovvero l'occupazione abusiva) spinto dalla necessità di evitare un pericolo attuale e concreto che deve protrarsi per tutto il tempo dell'occupazione e mai per evitare un pericolo futuro ed eventuale. Per esempio, sarebbe ammissibile l'occupazione dell'immobile per salvarsi da una alluvione ma per il tempo strettamente necessario a mettersi in salvo evitando il pericolo di essere travolti.
Vietato occupare abusivamente un immobile?
Il codice penale (articolo 633), a tutela dell'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio immobiliare, prevede il delitto di occupazione abusiva di immobile, che punisce con la reclusione fino a due anni. L'articolo 2, punto 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 prevede l'abrogazione di questa norma per cui, chi occupa abusivamente un immobile, potrebbe farla franca. Il condizionale è d'obbligo in quanto siano in attesa dei decreti attuativi ma, qualora la riforma dovesse andare in porto, le Forse dell'Ordine non potranno più intervenire per difendere la proprietà pubblica e privata. L'interessato dovrà ricorrere alla giustizia civile mettendo in preventivo tempi biblici.

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