Gestione Affitti

Contratto di locazione e registrazione omessa, se ne esce con il ravvedimento

di Nadia Parducci

L'omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del corrispettivo e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro sono delle violazioni per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Cliccando qui si riportano le violazioni relative all'imposta di registro con le sanzioni applicabili.
Il ravvedimento è uno strumento di carattere generale ed è utilizzabile, in linea di principio, per la regolarizzazione di qualsiasi violazione tributaria che comporta una sanzione. Principale effetto del ravvedimento è la riduzione della sanzione amministrativa connessa alla violazione.
Dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e art. 54-bis del Dpr 633/1972). Per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate vi sono altre cause preclusive. In particolare, il ravvedimento è consentito solo quando:
•la violazione non è già stata constatata;
•non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
•non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza.
Le modalità, i termini e l'ammontare della riduzione della sanzione sono diversi a seconda della violazione da sanare e del momento in cui si regolarizza la stessa.
In generale, in caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:
•a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall'omissione
•a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
•a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
•a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
•a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
•a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (mediante processo verbale). Questa ipotesi di ravvedimento non si applica alle violazioni documentali in materia di emissione di ricevute e scontrini fiscali, di documenti di trasporto e di installazione dei registratori di cassa.
•a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Questa disposizione riguarda anche l'imposta di registro, in quanto l'espressione “dichiarazione” usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato e, quindi, comprensiva anche della nozione di “atto” o “denuncia” (circolare n. 192/E del 1998).
Inoltre, i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e di ritenute con un ritardo non superiore a quindici giorni hanno la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione. In questo caso, infatti, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento operoso deve versare autonomamente e contestualmente: Tributo dovuto + sanzione ridotta + interessi legali tramite modello F23 Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio mediante modello F24 Elide 2015 con relativi codici tributo.
I codici tributo che il contribuente deve andare ad indicare nel modello di versamento in caso di ravvedimento operoso si trovano cliccando qui.
Di seguito si riportano alcuni esempi.
A)Pagamento entro 15 giorni dalla scadenza
Se il pagamento avviene entro i primi 15 giorni, la sanzione ridotta è dello 0,2%. Tale sanzione va calcolata per ciascun giorno di ritardo e a questa somma va aggiunto il tributo dovuto e gli interessi legali calcolati in base al tasso legale annuale, che dal 1° gennaio 2015 è pari allo 0,5% (da calcolare sul numero dei giorni di ritardo del versamento dell'imposta di registro o la mancata presentazione della registrazione del contratto entro i termini previsti per legge).
Esempio: se su un contratto di locazione di durata pluriennale si versa per errore una imposta di registro più bassa rispetto a quanto dovuto ad esempio 300 euro anziché 500 euro, il contribuente può rimediare con il ravvedimento breve se paga la differenza + sanzione + interessi, ovvero: 200 euro di differenza, 2 euro di sanzione allo 0,2% per cui 1% - 0,2% per ogni giorno di ritardo - di 200 euro, e interessi pari a 0,013 euro (200 x 0,5 x 5 : 36500).
B)Pagamento da 15 a 30 giorni dalla scadenza
Se il versamento avviene entro il 30° giorno, la sanzione ridotta è del 3%.
Esempio: differenza dell'imposta di registro 200 euro, sanzione pari a 6 euro perché si calcola il 3% su 200 euro, e interessi legali allo 0,5% per ogni giorno di ritardo.
C)Pagamento da 30 a 90 giorni dalla scadenza
La sanzione è ridotta a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
Esempio: differenza dell'imposta di registro 200 euro, sanzione ridotta al 3,3% e interessi legali allo 0,5% per ogni giorno di ritardo.

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