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PALESTRA: IL CONDUTTORE HA DIRITTO ALL'INDENNITÀ

La domanda

Mia mamma ha stipulato un contratto di locazione (palestra) con data inizio 5 gennaio 2005. Trattandosi di attività commerciale, il contratto ha durata 6+6 anni. Chiedo se è corretto inviare, un anno prima, raccomandata di disdetta, senza corrispondere l'avviamento, in quanto trattasi di naturale scadenza del contratto.

La risposta è negativa, nel senso che l’attività di palestra - se esercitata a scopo di lucro e con gestione e struttura imprenditoriale (esemplificativamente, con pagamento di quote da parte dei clienti, a titolo di corrispettivo del servizio) – comporta per il conduttore, ove il locatore invii disdetta per la scadenza, il diritto all’indennità di avviamento commerciale, prevista dall’articolo 34, della legge 392/78. In questo senso, per tutte, si veda Cassazione 28 marzo 2003, numero 4690, secondo cui l’attività di palestra sportiva, «con pagamento da parte degli iscritti di quote a titolo di corrispettivo del servizio reso a loro favore, integra attività commerciale, rientrante nella previsione dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, numero 392, sicchè al conduttore uscente spetta, alla cessazione del rapporto locativo, l’indennità di avviamento di cui all’articolo 34 della citata legge». Dispone, in particolare, l’articolo 34, comma 1, della legge 392/78 «in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all’articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 (n.d.r.: normativa sul fallimento), il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1 e 2 dell’articolo 27, ad una indennità pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone corrisposto … ».

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