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Furto all'inquilino per presenza ponteggi

di Matteo Rezzonico

La domanda

Sono il proprietario di un immobile locato con contratto transitorio in cui è presente impalcatura per lavori di manutenzione al fabbricato previsti anche nel contratto stesso.
E' avvenuto un furto agli inquilini che chiedono rimborso danni a me proprietario per presunta intrusione tramite impalcatura e mancata sicurezza del cantiere.
Gli inquilini possono rivalersi sul proprietario o il danno è in capo all'impresa?

Da L'Esperto Risponde

Non è chiaro se il lettore sia proprietario e locatore di un immobile in condominio o di una casa singola. In ogni caso, salvo esame del contratto (e salvo eventuali responsabilità contrattuali del locatore), in caso di furto nell'appartamento detenuto dall'inquilino, quest'ultimo ha azione diretta (extracontrattuale) contro l'impresa che ha posato il ponteggio, ove risulti che l'impresa non ha assunto le necessarie cautele per evitare le intrusioni dei ladri (esemplificativamente: installazione di un antifurto; installazione di un sistema di illuminazione; recinzione dell'area cantiere ecc.). Può tuttavia configurarsi anche una corresponsabilità del condominio, ove l'immobile sia in condominio, (e quindi anche del locatore/proprietario), a norma dell'articolo 2051, del Codice civile (responsabilità da custodia) o a norma dell'articolo 2043 del Codice civile (responsabilità per colpa) o a norma dell'articolo 2049 del Codice civile (responsabilità “institoria”). Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 17 marzo 2009, numero 6435, secondo cui «del danno patito da persona il cui appartamento sia stato svaligiato da ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi sia di illuminazione che di misure di sicurezza, possono essere chiamati a rispondere non solo l'impresa che ha realizzato i ponteggi stessi, ma anche il condominio, per un duplice titolo: sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, sia per culpa in vigilando od in eligendo, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera».

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