I temi di NT+Appuntamenti

Green pass: la posizione dell’amministratore di condominio alla luce del Dl 105/2021

Il condomino non sarà tenuto ad esibire alcunché sul suo stato vaccinale anti Covid-19 all’amministratore o al presidente dell’assemblea, né tantomeno questi sono tenuti a controllarne il possesso in testa al condomino

di Guerino De Santis (Presidente Nazionale Centro Studi Gesticond)

il Governo, mediante il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021, entrato in vigore il giorno stesso, ha ampliato la platea di luoghi a cui si accederà solo attraverso l'esibizione della certificazione verde COVID-19 o anche detta “Green Pass” usando una terminologia anglosassone tanto cara al lessico epidemiologico.

D'altra parte l'uso della certificazione verde Covid-19, prima ancora dell'estensione prevista dal decreto legge n. 105, era già in vigore per accedere ad esempio alle residenze sanitarie assistenziali.

Niente verifiche in capo all’amministratore
La domanda è se tale certificazione sarà necessaria anche per poter accedere ai luoghi ove si tengano le assemblee condominiali. La risposta, stando alla attuale legislazione, è negativa, nel senso che il condomino non sarà tenuto ad esibire alcunchè che riguardi il suo stato vaccinale anti Covid-19 all'amministratore od al presidente dell'assemblea, né tantomeno questi sono tenuti a controllarne il possesso in testa al condomino.

L'art. 3 del decreto legge n. 105 intitolato “Impiego certificazioni verdi COVID-19” stabilisce che:
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione; h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.

Nel testo sono escluse le attività inerenti le assemblee condominiali. Il Garante per la privacy con il parere del 9 giugno 2021 ha ricordato, con riferimento anche alle riunioni (assemblee condominiali) che solo una norma di rango primario potrebbe prevedere l’uso del green pass per la partecipazioni ad esse atteso che la partecipazione alle assemblee condominiali è una estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici, nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell’esercizio del diritto di cui si dispone verso l’immobile facente parte del contesto condominiale.

Controlli agli estranei negli impianti condominiali
Unico obbligo per l'amministratore, a tenore del DL 105/2021, sarebbe quello relativo al controllo del green pass per quei soggetti condomini o estranei che utilizzino le piscine condominiali ed i centri ricreativi e/o strutture equiparabili site negli spazi condominiali ed al chiuso.

La disposizione entra in vigore il 6 agosto 2021 e il potere di controllare è demandato ai gestori delle strutture. La sanzione pecuniaria va da Euro 400 ad Euro 1.000, mentre quella accessoria prevede la chiusura da 1 a 10 giorni dopo la terza infrazione accertata.L'amministratore, od un suo delegato, nei casi di cui sopra, può richiedere oltre all'esibizione del green pass anche il documento di riconoscimento del condomino o dell'eventuale accompagnatore.