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La consulta amministratori invita a non convocare assemblee

di Rosario Calabrese

Preso atto di quanto deciso dalla Consulta delle Associazioni degli Amministratori di Condominio, costituita dalle sigle associative: ABICONF, A.I.A.C., A.L.A.C., A.N.AMM.I, A.N.A.P.I., A.P., APAC, A.R.A.I., F.N.A., UNAI, nella riunione del giorno 18 maggio 2020, in relazione alla Tenuta delle Assemblee Condominiali in modalità classica e alle Assemblea in Videoconferenza, UNAI è giunta alla determinazione di partecipare, ai propri iscritti, le considerazioni che seguono.

Per quanto alle assemblee fisiche va evidenziato:
1. che il DL 33 del 16 maggio 2020 in G.U. 125 del 16 maggio 2020, all'art. 1 comma 10 prevede che: “le riunioni si svolgoni garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” .
2. che il DPCM 17.05.2020 sancisce:
all'art. 1, p. 1, co. m) “Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.”;
all'allegato 17 – Uffici aperti al pubblico: “Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina;

Per quanto alle assemblee in presenza va evidenziato:
3. che il Codice civile, in relazione all'applicazione analogica:
all'art. 12 delle “preleggi” dispone “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”; di conseguenza l'art. 12 delle “preleggi”, invocato da quanti vorrebbero fare riferimento, in via analogica, alla normativa in materia societaria, è interdetto in quanto, nell'ambito del condominio, l'assemblea è iper regolamentata dagli artt. 66 e 67 disp. att. cod. civ. e inoltre art. 1135, 1136, 1137 c.c.,

Per questo , all'unanimità le associazioni costituenti la Consulta hanno convenuto di diramare il seguente comunicato.

«Le associazioni di seguito menzionate, dopo approfondita analisi dei dettati legislativi al momento disponibili e fatte le debite considerazioni di opportunità, ritengono di suggerire ai propri iscritti di astenersi, per il momento, dal convocare assemblee in video conferenza perché il quadro legislativo a riguardo non è chiaro e s consigliano inoltre di convocare assemblee in presenza considerata l'assenza di più precise disposizioni legislative e tenuto conto delle gravi responsabilità che incombono sull'amministratore, in caso di contagio.”
Sarà cura di UNAI sollecitare in nostri referenti politici affinché siano emanate disposizioni chiare in materia e si smetta di legiferare “sulla testa” degli amministratori.
E' risaputo ormai che la lingua italiana, per molti di quelli che dovrebbero rappresentarci, è diventata una variabile indipendente (quando non è addirittura una “emerita sconosciuta”) ma la parola “riunione” non è sinonimo di “assemblea”. Questo valga di monito anche per tutti i sapienti senza sapere che pontificano senza titolo per essere papa.
Dal momento che il Codice agli artt. 1129, 1130, 1130-bis,1135, 1136, 1137, 1138 c.c., e in particolare negli artt. 66 e 67 disp. att. cod. civ. usa la parola “assemblea” i signori della politica ci facciano la cortesia di usare quella, perché l'amministratore non può essere il capro espiatorio di inadempimenti altrui».