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Una preoccupazione per il mondo condominiale: la teleassemblea

I punti che bisognerebbe tenere presente per legittimare le assemblee da remoto sostenuta dal deputato Paola Frassinetti

di Lucia Rizzi (presidente Anapic)

Purtroppo, bisogna dire, che il difetto costante del nostro legislatore è emanare delle norme senza una adeguata valutazione degli strumenti e delle strutture che, a quelle norme, dovrebbero dare attuazione, con la conseguenza che tali norme finiscono per creare non pochi problemi soprattutto pratici.

È un dato certo che l'assemblea da remoto richieda, per essere svolta, che tutti i partecipanti abbiano un dispositivo e una connessione, e non tutti gli Amministratori ne sono dotati. A fronte di quanto sopra riportato, non appare né corretto, né sostenibile obbligare chi è privo dei suddetti strumenti a dotarsene.

Per far sì che una assemblea da remoto possa ritenersi valida, è fondamentale che tutti abbiano la possibilità di parteciparvi altrimenti risulterebbe nulla. Rilevante è stabilire chi dovrebbe farsi carico dei costi per acquisire la strumentazione necessaria, oltre all'acquisizione di informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei dispositivi da utilizzare.

Anche risolvendo il problema dei dispositivi, questo non risolverebbe la questione della connessione. Il collegamento da remoto deve essere principalmente in grado di garantire la continuità della visione per tutta durata la durata dell'assemblea, e non tutti sono in grado di avere una connessione stabile via remoto continua.

Ecco alcuni punti che, dovrebbero essere tenuti presente, quali condizioni per legittimare l'assemblea da remoto:
ammessa solo per condomìni con non più di 15 persone
raccolta del consenso da parte di ciascun condomino alla video assemblea, con dichiarazione di essere munito di idonei mezzi tecnologici;
invio di avviso di convocazione con specifica precisazione che l'assemblea potrà svolgersi anche in video conferenza, con obbligo per ogni partecipante di fare vedere la propria immagine;
previsione di espresso divieto di partecipazione anche indiretta alla (video)assemblea da parte di terzi ( anche se familiari dell'avente diritto), se non espressamente autorizzati dall'assemblea stessa ( l'assemblea non è una riunione pubblica);
votazione solo per appello nominale con controllo delle presenze (quorum) ad ogni delibera da assumere;
redazione contestuale del verbale dell'assemblea
divieto di registrazione della video assemblea, se non previa autorizzazione da parte degli intervenuti;
indicazioni precise sui compiti del presidente dell' assemblea in tema di controllo della persistenza del contatto di ogni condomino collegato alla videocall per tutta la durata dell'assemblea , di organizzazione degli interventi e dei relativi tempi, di allegazione al verbale di eventuali brevi osservazioni scritte da parte degli intervenuti, di assicurazione di intervento (da parte di tutti i collegati da remoto, eccetera);
idonea strumentazione nel locale assemblea, qualora la stessa si svolga con modalità alternative ( presenza fisica e da remoto) al fine di rendere visibile e ascoltabile da tutti i presenti l'intervento del partecipante da remoto.

Un'altra problematica che si può presentare è quella dell'anagrafe condominiale, non sempre si può avere la certezza che chi appare in collegamento video sia il proprietario dell'immobile, oltre al fatto che se chi appare dichiara di avere la delega del vicino che probabilmente non appare in collegamento video, come si potrà acquisire la delega agli atti?

Non per ultimo, chi garantisce la privacy e la sicurezza informatica durante i collegamenti da remoto? Il Condominio in persona dell'amministratore dovrà garantire e tutelare i condomini affinchè non si verifichino delle falle informatiche sulla propria piattaforma con intrusioni da parte di hacker che potrebbero sottrarre e manipolare dati e immagini/profili. I problemi che si pongono sono diversi e già quelli pratici paiono non semplici da affrontare.