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Amministratori, la presidenza del Consiglio conferma: si può lavorare in smart working

Le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite

di Rosario Dolce

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la sua ripartizione competente, il 4 aprile 2020, ha risposto al quesito formulato dal Centro Studi di Confabitare , con cui erano stati richiesti dei chiarimenti sull'attività degli amministratori, a seconda se la stessa dovesse ritenersi, o meno, rientrante tra quelle per cui il Dpcm 22 marzo scorso ne aveva disposto la sospensione.

La richiesta di Confabitare
Il quesito che veniva sollevato partiva dal presupposto che gli amministratori condominiali sono inquadrati con codice Ateco 68.32.00 e quindi, in quanto tali, dovrebbero ritenersi esclusi dalle attività; preso atto di ciò, si chiedeva, dunque, di confermare o meno tale interpretazione, pur rilevando che ove una simile determinazione venisse confermata si potrebbe generare, come effetto distorsivo, quello di far venir meno la “cabina di regia” del mondo economico e produttivo che ruota intorno al condominio, le cui attività, invece, sarebbero, non senza paradosso, a questo punto, consentite dallo stesso provvedimento normativo (si pensi, ad esempio, alle imprese di pulizia a quelle di manutenzione degli impianti ascensore e via discorrendo).

La risposta della presidenza del Consiglio
Alla corretta impostazione della domanda, dal punto di vista logico e giuridico, fa da contraltare una risposta, seppure “indiretta”, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha solo evidenziato che con il DPCM 22 marzo 2020, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le attività non inserite nell'elenco di cui all'allegato 1, come modificato dal D.M. del 25 marzo 2020, sono da ritenersi escluse da quelle che possono proseguire.

Nella stessa nota, tuttavia, viene fatto rinvio alle F.A.Q. contenute nel sito del governo, che, in punto, giova rammentare, avevano già precisato che le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita.

Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita faq).

Da ultimo, in fondo la nota, viene offerta un'apertura – piuttosto simbolica – riconoscendo che tale impostazione ha una valenza meramente interpretativa, per cui, nel prosieguo, non è escluso una diversa conclusione.