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10 regole per le assemblee telematiche in tempi di coronavirus

Bisogna che non si creino i presupposti per alcuna contestazione

di Marco Venier (presidente di Unicondominio)

In questo periodo di emergenza da Covid-19, si è preso a parlare sempre più spesso di assemblee condominiali in videoconferenza, intendendo assemblee tenute con tecnologie che consentono un collegamento simultaneo in streaming video live.

In effetti, considerando le disposizioni normative che vietano di uscire dalla propria abitazione, nonché il fatto di dover rispettare le distanze minime, tenere assemblee in presenza è praticamente impossibile.

I tanti dubbi sollevati
La video-assemblea si prospetta, dunque, come la risposta all'esigenza di ottenere delibere assembleari in tutta sicurezza . Tuttavia per fugare ogni incertezza, alcune associazioni di categoria (Apice, Assiac, BmItalia, Condoassociazione, Figiac ed Unicondominio) hanno inoltrato alle competenti istituzioni diverse richieste, una delle quali riguarda proprio l'introduzione, negli articoli del codice civile interessati, dell'esplicita possibilità di tenere assemblee condominiali in modalità telematica.

Si resta in attesa che si apra un tavolo di confronto per dibattere sugli opportuni interventi normativi in tal senso, compreso un Decreto attuativo riguardante una determinazione dei criteri e delle modalità per tenere una video-assemblea condominiale.

Le 10 regole da rispettare
Nel frattempo che si elabori una regolamentazione della materia, chi volesse provare qualche piattaforma per assemblee in video conferenza, ben farebbe a tener conto di una serie di considerazioni come quelle che ho riepilogato in questo decalogo:

1.connessione ad Internet. Si tratta di un presupposto essenziale e deve valere per tutti perché se il luogo in cui si trova il soggetto avente diritto a partecipare non fosse raggiunto dalla rete, potrebbe far valere un vizio di base dell'assemblea;

2.facilità di accesso. Il prodotto scelto deve essere fruibile attraverso risorse potenzialmente disponibili per ciascuno o quantomeno devono essere facilmente reperibili. Quindi se un condòmino non avesse un dispositivo o una casella di posta elettronica a cui inviare le credenziali per accedere alla piattaforma in tutta sicurezza, l'assemblea sarebbe viziata all'origine e quindi passibile di impugnazione;

3.semplicità di utilizzo della piattaforma. Occorre considerare che una piattaforma eccessivamente complicata (molti condòmini non sono certamente esperti di tecnologia) non consentirebbe una gestione efficace dell'assemblea;

4.gestione delle condizioni riguardanti la privacy dei partecipanti, con particolare riferimento al fatto di apparire in video;

5.previsione della possibilità di videoregistrare l'assemblea, previa autorizzazione dei partecipanti. Per la registrazione dell'audio, invece, non sono al momento previste autorizzazioni;

6.certezza di identità del partecipante;

7.garanzia di discussione, vocalmente e in chat. La possibilità per ciascuno di manifestare il proprio pensiero è un diritto imprescindibile e può non bastare il solo avvio di una votazione;

8.possibilità di avviare sondaggi e di procedere alle votazioni;

9.gestione documentale e contenuti, con possibilità di far apparire in video ciò che si ha sul proprio dispositivo dal quale si è collegati e/o caricare documenti (files) rendendoli disponibili agli altri partecipanti. Queste funzionalità in genere vengono riconosciute al soggetto che ha avviato la videoconferenza, presumibilmente coincidente con colui che ha indetto l'assemblea ( l'amministratore) il quale potrà gestire via via le autorizzazioni;

10.possibilità di firmare i documenti dando alla firma stessa un valore legale.