I temi di NT+Appuntamenti

Dal diritto all’acqua al bluff della delibera Arera 311/2019

di Giuseppe De Filippis (presidente nazionale AIC-CONDIVISION)

La risoluzione ONU del 28 luglio 2010 dichiara per la prima volta nella storia il diritto all'acqua «un diritto umano universale e fondamentale».

Il diritto all'acqua risulta quale estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Esso riflette l'imprescindibilità di questa risorsa relativamente alla vita umana.

«È ormai tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico - per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa - allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute. Gli Stati nazionali dovrebbero dare priorità all'uso personale e domestico dell'acqua al di sopra di ogni altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che questa quantità sufficiente di acqua sia di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla propria casa»

La risoluzione sottolinea ripetutamente che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani.

La risoluzione non è vincolante, ovvero afferma un principio che ancora raccomanda (non obbliga) gli Stati ad attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici. È stata approvata dall'Assemblea generale con 122 voti favorevoli, 41 astensioni e nessun contrario.

Prospettive dal 1° gennaio 2020
L' ARERA pubblica le regole certe e standard sulla morosità, definendo le modalità per l'interruzione della fornitura alle utenze che non pagano, tutelando quelle vulnerabili e quelle pubbliche non disalimentabili.

1 - La mora
Dal 1° gennaio 2020 saranno introdotte regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico. Definiti tempi e modalità standard per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, salvaguardando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili (come ospedali e scuole). È quanto ha previsto la delibera 311/2019/R/idr che, dopo un'ampia consultazione, introduce misure idonee ad assicurare all'utente l'adeguatezza e la trasparenza dell'informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento.

2 - Utenze domestiche
In dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà essere sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell'acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno).

Per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risoluzione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.

3 - Utenze condominiali
Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell'importo dovuto in un'unica soluzione. Potrà invece procedere con le azioni sulla fornitura se l'utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi.

Qualora l'Ente di governo dell'ambito accerti la fattibilità tecnica di procedure di limitazione o di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, il medesimo Ente di governo è tenuto ad applicare - tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità - specifiche penali e a darne comunicazione all'Autorità, per le successive determinazioni di competenza.

4 - La rateizzazione
I gestori dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l'utente dei tempi e delle modalità per ottenerla. Il gestore dovrà poi inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. Obbligo di riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall'attestazione dell'avvenuto saldo da parte dell'utente finale.

5 - Gli indennizzi
Previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui non vengano rispettate, in tutto o in parte, tali modalità.

6 - La mappatura del fenomeno
«Da quando l'ARERA ha ricevuto la competenza sul settore idrico siamo finalmente riusciti a mappare il fenomeno della morosità, che tocca punte del 50% in alcune zone d'Italia e, in alcuni casi, anche in contesti condominiali dove non c'è una misurazione del consumo del singolo - afferma il presidente dell'Autorità Stefano Besseghini - Ora puntiamo a regolare in modo standard i comportamenti dei gestori, garantendo il quantitativo minimo vitale d'acqua ma al contempo evitando che gli oneri complessivi ricadano sulla collettività e sull'equilibrio economico finanziario dei gestori stessi».

La delibera e la Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Critiche e osservazioni
Sul punto 1 nulla da eccepire.

Sul punto 2 e punto 3 ancora una volta a farne le spese sono i condominii e di conseguenza gli amministratori, non bisogna lasciarsi influenzare dalla locuzione “utenze domestiche residenti” in quanto per l'ARERA le utenze domestiche residenti non sono i condomini ma sono esclusivamente i possessori di unico contatore individuale a fornitura singola mentre i condomini sono fruitori di contatore individuale a fornitura multipla... Inoltre l'ARERA individua come “non vulnerabile” i primi mentre sono “vulnerabili” i condominii, ora immaginate che una villa di un qualsiasi miliardario sulla costa azzurra si “scordi” di effettuare il pagamento della fattura ebbene per l'ARERA il Paperon de Paperoni non è vulnerabile cioè non è passibile di sospensione e poi di distacco ma semplicemente di abbassamento del flusso di acqua (50 litri per abitante al giorno) (per cui dovrebbe mandare un addetto per erogare 50 litri, attendere che lo stesso li abbia consumati e quindi chiudere il flusso acqua, questo ogni giorno) mentre per il condominio c'è la sospensione e la fustigazione nella pubblica piazza dell'amministratore...

Il punto 4 ha tutta l'aria di un dolcetto per ammorbidire l'inopportuno punto 3.

Il punto 5 poi dovrà chiarire se gli indennizzi “automatici” da 10 a 30 euro, nel caso non vengano rispettate le modalità di riattivazione, sono per il contatore condominiale oppure per ogli singola utenza.

I quesiti
In definitiva la stessa ARERA dovrebbe chiarire due quesiti estremamente importanti.

1° quesito: per quale motivo a distanza di un mese esprime due pareri estremamente opposti, in ordine alla delibera del 12/06/2019 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato afferma in un proprio parere al punto 66 (ribadito precedentemente al n.61) che ....per garantire l'effettiva tutela delle utenze domestiche residenti ed in particolare degli utenti in condizioni di disagio economico e sociale - sia opportuno promuovere misure per rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva.

Nel documento, infatti, pur tenendo conto dei molteplici vincoli di natura tecnica e delle criticità rappresentate al riguardo dai vari soggetti coinvolti, è stata evidenziata la necessità di prevedere un ruolo attivo degli Enti di governo d'ambito, al fine di richiedere al gestore di promuovere l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare con l'obiettivo finale di rendere l'utente più consapevole dei propri consumi e ridurre possibili effetti di “free riding” (loc. inglese usata in italiano come sm. Viene usata nel linguaggio economico per indicare il comportamento egoistico di chi beneficia gratuitamente di beni pubblici, cioè di quei beni che vengono consumati congiuntamente da più soggetti, senza tuttavia che questi contribuiscano adeguatamente alla loro produzione. In unica parola “approfittatori”).

2° quesito: per quale motivo non intende promuovere un tavolo con le associazioni di amministratori per risolvere i problemi legati alle morosità nei condomini? Ad oggi mi risulta essere stata invitata una sola associazione al tavolo ARERA, con evidente disagio di quest'ultima nell'affrontare un discorso più ampio rispetto le proprie conoscenze.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dovrebbe invece chiarire per quale motivo nel 2005 riteneva di archiviare la segnalazione presentata dal sottoscritto nei confronti di AQP per violazione del divieto di abuso di posizione dominante poi invece adottata nella delibera del 12/06/2019 lì dove afferma che la Publiacqua S.p.A. pone in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del codice del Consumo. (art. 25 indebito condizionamento).

Nell'attesa che ARERA convochi un tavolo di discussione va posta all'attenzione dei colleghi e di tutti i fruitori del bene acqua, la posizione degli amministratori di condominio e delle associazioni che lottano ogni giorno senza alcuna prospettiva economica ma al solo fine di portare beneficio alla categoria e di conseguenza a tutti i proprietari.