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Amministratori senza formazione, Il Mapi invita a una petizione

di GerardoMichele Martino (Presidente Mapi)

Negli ultimi tempi assistiamo a un fervore riformativo in tema di amministrazione condominiale, anche indotto dalle recenti riunioni avvenute presso il Ministero della Giustizia tra il Sottosegretario Jacopo Morrone e le associazioni rappresentative del condominio. Secondo noi il sistema attuale ha dei punti deboli, non ravvisabili, come ritenuto da molti nel Decreto Ministeriale 140 del 2014, che è una norma utile e congrua e non andrebbe modificata.
Esistono altre disposizioni che sono inutilmente penalizzanti per coloro i quali amministrano professionalmente e andrebbero urgentemente emendate, a garanzia dell'intero comparto condominio.
Come il nuovo articolo 71 Bis delle Disposizioni per l'attuazione al Codice civile, che non impone la formazione né iniziale né periodica all'amministratore nominato tra i condomini dello stabile.
La norma in esame crea un'effettiva e ingiustificabile disparità tra l'amministratore esterno – professionista formato e aggiornato e l'amministratore interno scelto tra i condomini dello stabile senza alcun obbligo di formazione né di aggiornamento. Appare difficile ravvisare quali motivazioni abbiano spinto il Legislatore. Le competenze delle due figure sono identiche, medesime sono le maggioranze necessarie per la nomina e/o la revoca, le notevoli responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo non si attenuano se l'amministratore è interno e scelto tra i condomini dello stabile e quindi non esterno professionista.
L'articolo del Codice andrebbe modificato estendendo l'obbligo della formazione iniziale e di aggiornamento anche agli amministratori condomini dello stabile.
Di fatto oggi anche se è previsto l'obbligo di legge per la formazione degli amministratori di condominio, non vi è nessuna norma che imponga all'atto della nomina in assemblea dell'amministratore l'allegazione della documentazione che attesti l'adempimento degli obblighi formativi. Solo la modifica del 14° comma dell'articolo 1129 del Codice civile, potrebbe garantire che l'obbligo di formazione da formale diventi sostanziale per gli amministratori di condominio. Prevedendo, a pena di nullità della delibera, per l'amministratore il dovere, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, di fornire al condominio idonea prova dell'adeguamento agli obblighi di formazione e/o aggiornamento professionale.
Per creare un movimento d'opinione, tra tutti i protagonisti della realtà condominiale, sia amministratori che condomini il Mapi ha lanciato una petizione on line attraverso la piattaforma change.org, destinata a chiedere al nostro legislatore la modifica dei due articoli di legge che limitano un corretto sviluppo dell'amministrazione condominiale.
Invitiamo tutti a sostenere la petizione, estendiamo l'appello anche agli amministratori di condominio iscritti in altre associazioni di categoria, e ai relativi presidenti, perché è interesse di tutti arrivare a una reale professionalizzazione e responsabilizzazione della gestione condominiale.
Per leggere la petizione e firmarla cliccare qui: http://chng.it/7qNfJ5kBjS