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No al registro amministratori presso le Camere di Commercio

di Francesco Schena (presidente Arco)

Lo scorso 23 marzo è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 111 a firma del Deputato Morassut sull'istituzione di un registro degli amministratori di condominio presso le Camere di Commercio. Inoltre, lo stesso testo, propone l'introduzione del nuovo art. 1122-quater in materia di interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici. Ma partiamo dalla proposta di riscrittura dell'attuale articolo 71 d.a.c.c. che verrebbe così modificato:
«ART. 71. - Il registro pubblico degli amministratori di condominio è tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale si trova il condominio, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71- bis, anche in forma societaria. Nel registro sono indicati la data di iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni. I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzata e consentono la ricerca sia per cognome dell'amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati e ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese. La tenuta del registro non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»
La prima anomalia è che, sostanzialmente, il registro seguirebbe in via prioritaria la collocazione del condominio e non il domicilio professionale dell'amministratore con la conseguenza che se il medesimo professionista amministra edifici ricadenti in province diverse, deve registrarsi a più Camere di Commercio.
Inoltre, da questa prima scrittura sembrerebbe esclusa l'iscrizione del professionista ancora privo di incarichi. Questo, ovviamente, non garantirebbe la pubblicazione di tutti i professionisti e penalizzerebbe chi si avvia alla professione e non risulta ancora titolare di mandati perché un tale registro sarebbe tenuto inevitabilmente in considerazione da quegli utenti che sono alla ricerca di un nuovo amministratore da contattare. È opportuno, dunque, che il registro guardi in via prioritaria ai professionisti con una sola iscrizione con riferimento al domicilio professionale e a prescindere dagli edifici amministrati.
Il registro, così come pensato, sembra, pertanto, una semplice trasposizione in un elenco pubblico di quelli che dovrebbero essere i cartelli già esposti nei condomini ai sensi del nuovo art. 1129 c.c. senza occuparsi minimamente di aspetti molto più rilevanti per l'utenza, come l'idoneità tecnica e la formazione periodica.
L'indicazione della successione degli incarichi conferma, chiaramente, lo spirito della pubblicità ai terzi dei mandati senza alcun tipo di utilità ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei professionisti.
Sostanzialmente, un registro che non serve assolutamente a nulla se non a rafforzare senza alcun criterio la presenza sul mercato di chi amministra più condomini rispetto agli altri e che non risponde minimamente alle esigenze della categoria. L'auspicio è che questa proposta di legge, così come scritta, sia immediatamente ritirata o profondamente modificata, avendo riguardo ad aspetti di interesse per la categoria. Il timore, quello più sentito, è che una tale norma possa costituire l'alibi in futuro per arenare e arginare definitivamente ogni tentativo di discussione sulla istituzione di un Albo professionale con tutti i crismi, unico strumento realmente in grado di rispondere in maniera congiunta sia alle esigenze dell'utenza che a quelle della categoria.
Se proprio si vuole pensare alle Camere di Commercio lo si faccia con completezza e adeguatezza ai tempi che stiamo vivendo, istituendo un vero e proprio Ruolo con esami di idoneità pubblici e incompatibilità con altre professioni.
Un'ultima riflessione sul nuovo articolo 1122-quater:
« ART. 1122-quater. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di tale normativa configura una situazione di pericolo immanente per l'integrità delle parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono. L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni. A seguito della relazione del tecnico di cui al secondo comma, l'amministratore dispone, previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti e interventi».
Al riguardo occorre un atto di coraggio: prevedere il potere per l'amministratore di disporre gli interventi necessari senza alcun previo assenso da parte né dell'assemblea, né del consiglio dei condomini e questo perché quest'ultimo organo non solo non sempre è esistente ma non dispone di norme di riferimento per l'individuazione delle modalità di deliberazione.
Anche in questo caso, quindi, l'auspicio è che si apportino i necessari correttivi per evitare di generare l'ennesima norma che possa dare adito a ulteriori contenziosi.
Francesco Schena