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A Treviso nuovo accordo per i canoni concordati

dalla Readzione

Sottoscritto ieri, presso il Comune di Treviso, l'accordo territoriale tra le
associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, per la stipula dei contratti di
locazione ad uso abitativo a canone concordato. Lo segnala Confedilizia Treviso.
Le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, maggiormente rappresentative nella Provincia di Treviso, hanno rivisto ed aggiornato l'accordo territoriale per il Comune di Treviso, necessario per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, in applicazione delle norme di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2017, che ha rinnovato la normativa relativa a tale tipologia di contratti.
Il nuovo accordo, che sostituisce tutti i precedenti, è stato sottoscritto oggi da:
ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA Treviso, in persona del Presidente Marcello Furlan
U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), in persona del Presidente Marzio Bolondi
A.S.S.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari), in persona del Presidente Andrea Gatto
CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), in persona del Presidente Ines Durante
CONFABITARE (Associazione Proprietari Immobiliari), in persona del Presidente Francesco Marini
S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari), in persona del Segretario Provinciale Alessandra Gava
S.I.C.E.T (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), nella rappresentanza territoriale del Sig. Danilo Marangon
U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio), in persona del Responsabile Territoriale Sig. Tozzato Mario
I proprietari e gli inquilini di abitazioni, situate nel Comune di Treviso, saranno ora più incentivati nello stipulare contratti di locazione con il cosiddetto “canale agevolato”, che permettono, ad entrambe le parti, di ottenere agevolazioni fiscali; naturalmente è sempre possibile stipulare contratti di locazione ad uso transitorio, anche per studenti universitari.
L'art. 8 della legge 431/98 prevede che, stipulando contratti di locazione con le caratteristiche dell'accordo raggiunto tra le locali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, si usufruisca dei seguenti benefici: ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile; riduzione del 30% della base imponibile per l'imposta di registro; aliquota IMU ridotta (se il Comune lo ha deliberato), detrazioni Irpef per gli inquilini che appartengono a determinate fasce di reddito.
Dal 1° gennaio 2016 IMU e TASI sono ridotte del 25%, relativamente agli immobili locati a canone concordato.
Il proprietario/locatore che opta -viceversa- per l'applicazione della cedolare secca sul reddito derivante dalla locazione di immobili a canone concordato, versa un'imposta del 10%, anziché quella del 21% prevista per i contratti cosiddetti “liberi”.
Il canone dei contratti “concordati” dovrà essere determinato tra valori, previsti nell'accordo, che tengono conto della zona dove è situato l'immobile, delle caratteristiche dell'immobile stesso, della data di costruzione o di effettuazione di interventi di ristrutturazione, completo restauro o manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare; la superficie convenzionale dell'alloggio, calcolata sulla base di determinati parametri, andrà moltiplicata per il valore al metro quadrato per anno: nellaZona A (Centrale pregiata) da 129 a 31 euro; nella Zona B (Semicentrale) da 104 a 23 euro; nella Zona C
(Periferica) da 85 a 18 euro; i valori massimi subiranno una maggiorazione del 10% per gli immobili in classe energetica A o B.
Entro i valori minimo e massimo, che risulteranno dai calcoli di cui sopra, le parti contraenti concorderanno il canone di locazione.
L'importante novità, introdotta dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, riguarda l'obbligo di concordare il canone di locazione, entro i valori minimo e massimo fissati nell'accordo territoriale, per i contratti di natura transitoria di durata non superiore a diciotto mesi, con esclusione di quelli di durata inferiore a 30 giorni, i cui canoni sono invece lasciati alla libera contrattazione tra locatore e conduttore.
È stato fatto un buon lavoro, hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni firmatarie, frutto anche di un'esperienza maturata tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, che da decenni operano in Provincia, con un puntuale lavoro di dialogo e confronto, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei propri associati, alla luce anche della situazione economica e generale attuale.
È importante che proprietari e inquilini utilizzino questo canale per la stipula dei contratti di locazione, che permette di ottenere, agli inquilini un canone ridotto ed ai proprietari una sorta di compensazione con le agevolazioni fiscali.
«Questo è uno strumento concreto per avere un canone concordato per riempire gli immobili della città e non solo quelli del centro – dichiara il vicesindaco e assessore alla casa Roberto Grigoletto - La zonizzazione contenuta nell'accordo, a cui hanno lavorato attivamente gli uffici comunali che ringrazio, prevede tre aree della città e in base a queste aree, alla data di costruzione degli immobili e ad altri criteri condivisi, sono previste delle agevolazioni. Ringrazio i gruppi delle associazioni del settore che hanno questa rete che si rinnova ogni anno”.
Tutti i contratti di locazione (agevolati, transitori e per studenti universitari), dovranno essere redatti utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al Decreto Ministeriale sopra richiamato.
I contratti che saranno stipulati con l'assistenza, peraltro facoltativa, delle organizzazioni della proprietà e degli inquilini, garantiranno -inoltre- una minor conflittualità, come si è già riscontrato negli ultimi anni, riducendo il numero dei contenziosi.
In base al nuovo decreto locatore e conduttore possono richiedere l'assistenza delle organizzazioni di categoria, affinché attestino la conformità del contratto rispetto all'accordo locale, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Analogamente, in caso di controversie, sarà possibile richiedere l'intervento di una commissione di conciliazione, formata dai rappresentanti di sindacati e associazioni, che troverà una soluzione entro 60 giorni dalla data della sua costituzione.
Visti i ruoli che la legge di riforma delle locazioni abitative (n. 431/98) attribuisce ai Comuni per favorire la promozione degli accordi locali fra organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato, relativi al cosiddetto secondo canale dei contratti, ossia quelli fiscalmente agevolati, con canoni ridotti rispetto a quelli di mercato e quello di certificazione, riconosciuto alle associazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali, quest'ultime ritengono opportuno che i Comuni riconoscano una aliquota agevolata per l'IMU/TASI per i contratti agevolati, stipulati con l'assistenza delle stesse o muniti della relativa
attestazione di conformità sottoscritta da dette associazioni.
Proprietari e inquilini potranno rivolgersi alle rispettive associazioni e valutare le rispettive convenienze fiscali per tali tipologie contrattuali.