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Anaip: non sono crediti formativi se l'amministratore non è iscritto a un ordine

dalla Redazione

L'aggiornamento professionale dell'amministratore di condominio lo si deve organizzare con modalità diverse da quelle previste per gli iscritti agli Ordini Professionali: lo sottolinea l'Anaip (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti) alla luce, si legge nel comunicato, dell'improvvisazione di molti organizzatori che generano non poca confusione nel settore.
«In modo inequivocabile – continua la nota dell'Anaip – il Regolamento del Ministero della Giustizia (Dm 140/2014) richiamando l'articolo 71 bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, determina i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione obbligatoria degli amministratori di condominio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi, sia per la formazione base e sia per quella di aggiornamento.
Purtroppo, dall'entrata in vigore del Regolamento ministeriale, assistiamo alla promozione di corsi di aggiornamento professionale tenuti da docenti che non avrebbero i requisiti specifici per insegnare agli amministratori di condominio. Spesso anche preparati, ma che non rispondono ai criteri previsti in base al Dm 140/2014.
Anche su questo punto, quindi, abbiamo accolto con grande entusiasmo la disponibilità del Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Cosimo Maria Ferri, durante il nostro ultimo convegno al Senato, a rivedere alcuni punti del Dm140/2014, così da evitare ulteriori equivoci e per definire controlli accurati da parte del Ministero della Giustizia sulle Associazione e gli enti che organizzano i corsi di formazione base e di aggiornamento per gli amministratori di condominio, nonché sull'effettiva frequenza da parte di questi ultimi».
Quindi, per Anaip «La regola del riconoscimento di crediti formativi non ha alcun valore nel nostro settore per chi non è iscritto ad un Ordine professionale. L'amministratore di condominio – concludono dall'Associazione degli amministratori - deve poter dimostrare in modo inequivocabile di aver svolto almeno quindici ore di aggiornamento professionale ogni anno e di aver superato un esame finale a fronte del quale gli dovrà essere rilasciato un attestato, firmato dal Referente scientifico del corso, in cui tutto questo viene specificato unitamente all'oggetto delle materie del corso. Solo questo tipo di documento è quello che ha valore giuridico ai sensi dell'aggiornamento obbligatorio previsto dall'articolo 71bis disp.att.c.c.. Ricordiamo che in base al citato articolo, nel caso l'amministratore di condominio non potesse esibire una simile attestazione anche un solo condomino può chiedere la revoca del suo mandato. Per questo l'Anaip preferisce che le quindici ore di aggiornamento professionale si svolgano in modo consecutivo, così come avverrà nel nostro prossimo corso di aggiornamento professionale che si svolgerà ad Ischia dal 26 al 28 giugno».