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Alfredo Barbieri: «Sul buon esempio di Anap, auspico azione unita e congiunta delle associazioni»

dalla Redazione

La recisa presa di posizione dell'ANAP volta a contrastare le previsioni dell'art. 15 del d.d.l. 1738 approvato al Senato il 10.3.2016 che prevede l'ipotesi di distogliere dai Tribunali Civili, fra le altre, l'integrale materia condominiale in favore dell'esclusiva competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace, ha riscosso vasto interesse nell'ambito degli operatori del settore.
Tra questi segnaliamo l'intervento dell'Avv. Alfredo Barbieri, storico esponente dell'avvocatura romana nonché autorevole membro coordinatore del Centro Studi del Consiglio dell'Ordine capitolino in materia immobiliare, locazione e condominio.
Avvocato Barbieri cosa ne pensa riguardo l'ipotesi legislativa di trasferire l'integrale materia condominiale alla competenza del Giudice di Pace?
Recisamente ed assolutamente critica. Ho letto ed interamente apprezzato il comunicato dell'ANAP e del suo Centro Studi volto a contrastare l'approvazione di una riforma che andrebbe a distogliere dal vaglio della Magistratura ordinaria una materia di assoluta difficoltà interpretativa dal punto di vista giuridico e nel contempo di altrettanto rilievo nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di convivenza dei cittadini italiani. A tal proposito segnalo che ho personalmente inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, una dettagliata nota personale a mezzo della quale sottolineo svariate e rilevanti incongruenze che deriverebbero nella denegata ipotesi l'intenzione legislativa trovasse poi effettiva approvazione definitiva, sollecitando il Consiglio dell'Ordine ad investire della questione anche che il Consiglio Nazionale Forense.
Può anticiparcene qualcuna?
Innanzitutto l'eventuale trasferimento di competenza al Giudice di Pace impedirebbe la possibilità, in difetto di una apposita ulteriore riforma normativa, di assumere provvedimenti cautelari quale, fra gli altri, è la “sospensiva” della delibera assembleare impugnata, una volta tenuto a mente che l'art. 669 ter, 2° comma, C.p.c. per tali provvedimenti prevede che “se competente per la causa di merito è il Giudice di Pace la domanda si propone al Tribunale”, il che comporterebbe sia un ulteriore maggior costo della lite sia la necessità che addirittura due organismi di giustizia, diversi, si debbano occupare della stessa vicenda anche con il conseguente immotivato aumento dei carichi di ruolo.
In altre parole allorchè ci si troverebbe nella necessità di impugnare un deliberato assembleare avanzando contestuale istanza di “inibitoria” del deliberato in questione, il cittadino si troverebbe nella triplice necessità di instaurare prima l'obbligatorio procedimento di mediazione, per poi avanzare l'impugnativa ex art. 1137 c.c. avanti il Giudice di Pace e contestualmente l'istanza di sospensiva avanti il Tribunale.
Esattamente. Ma vi è anche di più. Infatti se apparentemente l'intento legislativo fosse quello di rendere più rapido l'iter per giungere alla pronuncia del Giudice, del tutto diversamente lo spostamento al Giudice di Pace impedirebbe ogni possibilità di poter utilizzare il procedimento d'istruzione sommaria, e quindi con maggiore rapidità decisionale, previsto dall'art. 702 bis c.p.c., a ciò espressamente volto, in quanto applicabile esclusivamente avanti il Tribunale e non nel procedimenti di competenza dei Giudici di Pace.
Per cui la conseguenza di tale ipotesi di riforma sortirebbe effetti totalmente inversi alle aspettative, prescindendo poi dal porre in indagine la puntualità e l'autorevolezza delle variegate pronunce che potrebbero scaturire
Ma certamente. Già per quanto sottolineato precedentemente in tema procedurale si mostra già sufficiente per comprendere il naturale conseguente allungamento delle tempistiche processuali.
Se poi poniamo attenzione all'attuale inefficace funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace, e non certo per i suoi organi, quanto per l'indisponibilità di locali, personale e fondi economici sufficienti, non è minimamente possibile comprendere come possano essere in grado di smaltire il l'immane carico delle controversie civili che per effetto dell'ipotesi legislativa di allargamento della sua competenza verrebbero a ricadere su detto Organismo.
Per non parlare poi dei frequenti “congelamenti dei ruoli” dei vari giudici di Pace.
Altra spina nel fianco. E' infatti frequente che per svariati motivi (cessazione dell'incarico, trasferimento etc) il Giudice di Pace debba essere sostituito con il conseguente effetto che il suo ruolo venga congelato in attesa della nuova nomina. A causa di ciò il processo si sospende.
Pensi che ho svariati giudizi in tali condizioni, ed a distanza di oltre 1 anno e mezzo ancora non si è provveduto alla nomina del sostituto.
Cosa ne pensa dell'iniziativa intrapresa dall'ANAP in difesa dei cittadini?
Sicuramente lodevole e, ribadisco, ne ho molto apprezzato sia il contenuto tecnico che i toni.
A tal proposito mi auguro che anche le altre associazioni del settore condominiale seguano analogamente il solco tracciato per un opera di sensibilizzazione. Anzi riterrei auspicabile che tutte le associazioni unite possano giungere a promuovere un'azione congiunta, tipo class action, nei confronti degli organi legislativi ai quali è affidata la questione.
Non possiamo che restare fiduciosi che il legislatore ponga rimedio al grave errore ipotizzato, magari, del tutto diversamente, andando ad istituire nelle sedi tribunalizie una speciale sezione “per gli affari immobiliari all'interno dei Tribunali Civili, analogamente a quanto previsto per le imprese, il lavoro e la famiglia”, come da altri già condivisibilmente suggerito.
Inserendoci quindi il condominio, le locazioni, la contrattualistica immobiliare e tutti quelle ulteriori controversie aventi ad oggetto processuale l'indagine-casa. Con il positivo risultato di riuscire ad ottenere la qualità selezionata di un magistrato quanto mai specializzato in tale materia.